Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25262 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4718-2014 proposto da:

S.L. IMMOBILIARE srl e S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avv. LEONARDO

BRASCA, rappresentati e difesi dall’avv. GIUSEPPE PURI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/04/13 della CTR di Roma, depositata il

4/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito il difensore di parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2 luglio 2007 presso la Commissione tributaria provinciale di Viterbo la S.L. Immobiliare srl e S.M. hanno impugnato un avviso di rettifica e liquidazione loro notificato il 19 gennaio 2007 per un importo di Euro 28.588,57 in conseguenza della rideterminazione da Euro 135.000,00 ad Euro 336.000,00, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, del prezzo di vendita di un immobile ceduto dal detto S.M. alla menzionata società.

La CTP di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 90/02/10 ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.

La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 52/04/2013, ha accolto in parte l’appello.

La S.L. Immobiliare srl e S.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la CTR di Roma avrebbe errato nel motivare la sua decisione facendo riferimento a circostanze, quali la presenza di opere di urbanizzazione ed il loro valore, non considerate nell’avviso di rettifica dell’atto impugnato.

La doglianza è infondata.

Infatti, il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni e non quando decida in ordine a questioni sollevate dalla parte stessa o ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d’appello perchè legittimamente acquisiti al contraddittorio.

Nella specie, risulta dalla sentenza che gli stessi contribuenti avevano fondato la loro opposizione sulla mancata considerazione delle ingenti spese di urbanizzazione e la CTR si è limitata ad accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate sul punto sul presupposto che la CTP di Viterbo non aveva spiegato per quale motivo avesse ritenuto la quantificazione di tali spese fornita dai contribuenti con una loro perizia di parte più attendibile di quella dell’amministrazione tributaria.

Ne consegue che non vi è alcun vizio di ultrapetizione della decisione impugnata.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa ed erronea considerazione di un punto decisivo e controverso poichè la CTR non avrebbe tenuto conto del computo metrico delle opere di urbanizzazione allegato alle perizie di parte e delle delibere del C.C. del Comune di San Lorenzo Nuovo n. 16 del 2005 e n. 3 del 2006 che avevano approvato la convenzione di lottizzazione ed avrebbe erroneamente determinato il costo degli oneri di urbanizzazione sulla base di un criterio forfettario e percentuali stico privo di attendibilità.

La doglianza merita accoglimento.

Infatti, la CTR ha affermato che la stima del tecnico di parte per le opere di urbanizzazione non era probante in quanto priva di “qualsivoglia indicazione ricognitiva sullo stato dei luoghi e sull’assetto dell’area da urbanizzare” e poichè non teneva conto della vicinanza del comprensorio alla piazza centrale di S. Lorenzo nuovo e della presenza di dorsali principali già eseguite.

Essa ha, poi, quantificato il costo di dette opere, “In assenza di riferimenti specifici” e “in base alle proprie conoscenze ed in rapporto percentuale con il valore del bene trasferito”, in Euro 100.000,00, a fronte di una determinazione del medesimo effettuata dei contribuenti in misura pari ad Euro 206.000,00.

La motivazione della CTR è, però, gravemente lacunosa nella parte in cui, nel sostenere che non erano state forniti elementi “sullo stato dei luoghi e sull’assetto dell’area da urbanizzare” e che non si erano valutati la prossimità alla piazza centrale di S. Lorenzo nuovo e l’esistenza di dorsali principali, non ha esaminato i documenti indicati dai ricorrenti, in particolare le delibere del Consiglio comunale di S. Lorenzo nuovo.

Inoltre, risulta non motivata, perchè basata sull’affermazione della “assenza di riferimenti specifici”, nonostante la presenza agli atti dei documenti de quibus, la determinazione in Euro 100.000,00 dei costi di urbanizzazione fondata sulle “conoscenze” della CTR.

Ne consegue l’accoglimento del motivo.

3. Il ricorso è, quindi, accolto quanto al II motivo, respinto il I.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR di Roma perchè decida la causa nel merito e in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso in ordine al II motivo, respinto il I, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Roma, diversa sezione, perchè decida la causa nel merito anche quanto alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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