Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25261 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24822/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

– ricorrente –

contro

Gruppo Finelco s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via Luigi Luciani n. 1, presso l’avv. Daniele

Manca Bitti che la rappres. e difende, unitamente all’avv. Mario

Miscali, con procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/43/2012 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 14/12/2012;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera

di consiglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Gruppo Finelco s.p.a. impugnò, innanzi alla Ctp di Milano, un avviso d’accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione iva presentata per il 2003, riprendendo a tassazione l’imposta portata in detrazione in ordine ai “premi impegnativa” corrisposti alla Aegis Media Italia s.p.a. dai concessionari di pubblicità (tra cui la società controricorrente), in quanto ritenuti premi-fedeltà versati a titolo gratuito, senza alcuna assunzione di obbligazioni da parte dei clienti, escludendo dunque la relativa detraibilità. La Ctp accolse il ricorso.

L’Agenzia propose appello, contestando la natura onerosa del versamento delle somme corrisposte alla Aegis Media Italia s.p.a..

La Ctr rigettò l’appello, confermando la motivazione del giudice di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo. Resiste la Gruppo Finelco s.p.a. con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso; l’intimata ha depositato altresì memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo dedotto, l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1 e art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Anzitutto, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata attraverso tre motivi.

Con il primo motivo, la Gruppo Finelco s.p.a. ha eccepito la carenza di autosufficienza del ricorso, adducendo che l’Agenzia ricorrente aveva omesso di descrivere le specifiche posizioni processuali delle parti, sottacendo le ragioni di fatto e di diritto rappresentate nei rispettivi atti.

Il motivo è infondato, trattandosi di censura generica, poichè la parte ricorrente ha descritto con chiarezza i fatti di causa e le difese delle parti, illustrando il contenuto delle sentenze dei giudici di merito.

Con il secondo motivo, la società controricorrente ha eccepito che il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non contenesse la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali era stato fondato il ricorso erariale.

Tale motivo è inammissibile, in quanto generico, non essendo stati indicati i documenti o gli atti rilevanti, di cui è stata omessa la specificazione nel ricorso, utilizzati ai fini della decisione.

Con il terzo motivo, è stata dedotta l’inammissibilità per la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la ricorrente avrebbe introdotto elementi di valutazione dei fatti di causa, nell’intento di stimolare ulteriori accertamenti, in ordine alle modalità di attuazione degli accordi negoziali intercorsi tra Aegis Media e la Nove Nove Pubblicità s.r.l.

Il motivo è del pari infondato, poichè la parte ricorrente ha fatto valere un vizio di violazione di legge in ordine al contenuto degli accordi tra la Aegis Media e i concessionari di pubblicità, senza invocare alcun accertamento di fatto.

Il ricorso è fondato.

Non sussiste il presupposto impositivo individuato dal D.P.R. 633 del 1972, art. 3, comma 1, in una prestazione di servizio “verso corrispettivo” dipendente da un contratto od altro titolo idoneo a vincolare obbligatoriamente le parti: all’obbligazione unilaterale di corrispondere un “premio”, assunta dalla società ricorrente a condizione del verificarsi di un evento futuro ed incerto (nella specie il raggiungimento di un fatturato superiore ad un ammontare determinato), infatti, non corrispondeva alcuna assunzione di un’obbligazione di facere (o comunque avente ad oggetto una prestazione di servizi) a carico del soggetto destinatario del premio, restando questo del tutto libero di attivarsi o meno per conseguirlo.

La mancata realizzazione del risultato o il mancato procacciamento di clienti o ancora il mancato svolgimento dell’attività di intermediazione non integrava a carico di Aegis Media Italia s.p.a. una responsabilità per inadempimento contrattuale (Cass., Sez. 5, n. 24510-2015; Cass., Sez. 5, n. 24789/2015; Cass., sez. 6 – T, n. 17021/2014).

Il negozio tra le parti, più specificamente, deve essere qualificato come proposta contrattuale con obbligazioni a carico di una sola parte, sottoposta alla condizione sospensiva dell’avveramento dell’evento indicato (realizzazione di un determinato fatturato), non ostandovi la nullità prevista dall’art. 1355 c.c.concernente l’apposizione della condizione sospensiva meramente potestativa, perchè il verificarsi dell’evento non è rimesso alla volontà “mera” di una delle parti contraenti, ma è rimesso ad un soggetto (il destinatario della proposta) che non riveste attualmente, al momento della ricezione della proposta irrevocabile ex art. 1333 c.c. la qualità di parte contraente-obbligata all’adempimento di una prestazione (ma soltanto quella di oblato, cui è rimessa la scelta di impedire la conclusione del contratto unilaterale mediante comunicazione del proprio rifiuto ex art. 1333 cod. civ.).

Si tratta di un contratto atipico non sinallagmatico che neppure in conseguenza dell’avveramento dell’evento si trasforma in un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, in quanto il risultato del raggiungimento di un determinato fatturato mediante l’attività svolta dalla Aegis Media Italia è stato dedotto in contratto come condizione e non come obbligazione.

Il premio, pertanto, non può essere qualificato come “corrispettivo” ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, e va piuttosto configurato come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a).

Tali norme tributarie sono pienamente conformi alle disposizioni comunitarie dettate dalla 6 direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17.5.1977, (e succ. mod.) che utilizza il criterio distintivo degli atti negoziali “a titolo gratuito” ed “a titolo oneroso” per individuare il presupposto impositivo dell’iva; invero, a norma dell’art. 2, 6 direttiva, “sono soggette all’imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; 2. le importazioni di beni (Cass., n. 24510/2015).

Al riguardo è giurisprudenza costante che una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva iva, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo (Corte giust. in causa C-653/11, punto 40; 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d’Or, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questa nozione di prestazione di servizi si riflette nel diritto interno, giacchè secondo il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da…” (sulla necessaria sinallagmaticità delle prestazioni di servizi, per la loro imponibilità ai fini dell’iva, Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5078).

Pertanto, l’assoggettabilità ad iva delle prestazioni di servizi presuppone: a) la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali; b) la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto.

Alla luce di quanto esposto emerge l’erroneità della decisione impugnata, secondo cui, pur non sussistendo contratti scritti tra la ricorrente e la Aegis Media Italia s.p.a., i diritti di negoziazione sono da qualificare come corrispettivi tipici “che appartengono al modello dei contratti di intermediazione, in quanto i Centri Media svolgono un vero e proprio servizio di procacciamento di clientela, vale adire prestano servizi dietro corrispettivi, che realizzano il presupposto del tributo”.

La Ctr ha altresì soggiunto che la fonte dell’obbligazione tributaria potrebbe anche consistere in contratti atipici, “perchè ciò che rileva al detto fine è lo scambio tra due soggetti i cui risultati entrino nel patrimonio di uno dei due per effetto di cessione di beni o di prestazioni di servizi”.

Invero, i versamenti di denaro alla Aegis Media Italia non sono avvinti dal vincolo della corrispettività ad un obbligo della Gruppo Finelco s.p.a. ma costituiscono oggetto di un’obbligazione onerosa gravante su quest’ultima società il cui ammontare è commisurato all’importo complessivo annuo del fatturato afferente all’investimento pubblicitario, cui però non corrisponde un’obbligazione sinallagmatica a carico della stessa Aegis Media Italia s.p.a. Dagli atti di causa non si desume altresì alcun elemento che dimostri la stipula di un accordo contrattuale sinallagmatico tra le due società; al riguardo, la citata motivazione adottata dalla Ctr muove dal presupposto indimostrato che i Centri Media svolgano un servizio di procacciamento di clientela dietro corrispettivo, nell’ambito dello schema contrattuale sinallagmatico, propugnando un’interpretazione dei rapporti contrattuali delle parti, riguardo alle norme tributarie, che assume carattere puramente tautologico.

Pertanto, la Ctr non ha fatto corretta applicazione delle norme tributarie afferenti al presupposto dell’imponibile iva.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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