Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25261 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 11/10/2018), n.25261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15716-2017 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ACERO

2/A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PASQUALINO PAVONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 11246/49/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/12/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da T.D. avverso la sentenza n. 132/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che la sentenza appellata era corretta in punto rideterminazione delle pretese fiscali nella misura del 50% di quanto accertato dall’Ente impositore.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La contribuente successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, poichè la CTR non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge, collaboratore nell’impresa famigliare oggetto della verifica, sull’implicitamente negato presupposto dell’esistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale ed “originario”.

La censura è infondata.

Va ribadito che “Nel giudizio di impugnazione avverso l’avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito di una impresa familiare non sussiste litisconsorzio necessario tra titolare dell’impresa e familiari collaboranti” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 30842 del 22/12/2017, Rv. 646523 – 01).

Sia pure per implicito, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3-5 – la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, poichè la CTR non ha adeguatamente riscontrato i motivi meritali del suo gravame.

La censura è infondata.

Va ribadito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi negativi di cui al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.

Il giudice tributario di appello infatti ha condiviso in autonomia la valutazione meritale data dalla CTP beneventana, con particolare e specifico riferimento al mancato pieno assolvimento degli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, sicchè può affermarsi che la motivazione della sua statuizione di conferma della sentenza appellata corrisponde allo standard del “minimo costituzionale”.

Peraltro va anche rilevato che la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile, vertendosi in una chiara ipotesi di “doppia conforme” e quindi non essendo proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 6; ribadendosi altresì che “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03) e rilevando che la ricorrente non ha assolto lo specifico onere processuale derivante da tale principio di diritto.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3-5, – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1,D.L. n. 331 del 1996, art. 62 sexies, poichè la CTR ha confermato acriticamente il giudizio meritale dei primi giudici, non valutando adeguatamente le correlative censure contenute nel gravame proposto.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che:

-“In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multi s Sez. 5, n. 26110 del 2015); – “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01);

– “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01).

Lo sviluppo della censura evidentemente collide con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, richiedendo a questa Corte una “revisione” del giudizio meritale che non le è consentito.

Peraltro va anche rilevato che la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile, vertendosi in una chiara ipotesi di “doppia conforme” e quindi non essendo proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 e non avendo comunque la ricorrente assolto allo specifico onere processuale di cui all’arresto giurisprudenziale citato in relazione al secondo motivo.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorso lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-bis, nonchè del D.M. giustizia n. 55 del 2014, poichè la CTR non ha motivato la liquidazione delle spese del grado di appello, secondo i criteri indicati nella fonte di normazione secondaria evocata (parametri forensi).

La censura è inammissibile.

Va ribadito che “La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del D.M. n. 140 del 2012, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata” (Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 07/10/2015, Rv. 637479 – 01).

Tale principio di diritto, pur affermato nella vigenza delle abrogate tariffe forensi, può ritenersi pienamente applicabile al caso di specie. La ricorrente infatti lamenta solo “in astratto” la violazione dei nuovi parametri forensi, senza tuttavia indicare “in concreto” quale pregiudizio ne abbia ricevuto, risultando peraltro pacificamente che il giudice tributario di appello ha liquidato una somma inferiore di quella notulata dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellato.

La memoria della ricorrente non induce a diverse considerazioni.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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