Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25261 del 09/12/2016
Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14764/2014 proposto da:
L.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MARIA PARATORE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO PIERMARINI, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 225/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/03/2014 r.g.n. 233/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato PIERMARINI ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Catania la sig.ra L.A. esponeva di aver lavorato presso lo studio medico del Dott. P.R. dal 27.4.2007 al 11.1.2011; di essere stata licenziata per giusta causa e di non avere ricevuto integralmente la retribuzione dovuta in relazione all’attività svolta, all’orario rispettato ed a quanto previsto dal CCNL applicabile; chiedeva quindi l’annullamento delle recesso ed il pagamento delle dovute differenze retributive. All’udienza del 5.10.2012 la difesa della ricorrente dichiarava di voler limitare la domanda alla sola impugnativa del recesso, richiesta accolta dal giudice di prime cure che limitava la statuizione alla sola impugnativa del licenziamento. Avverso la detta sentenza proponeva appello il P. che impugnava la sentenza per non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domande diverse da quella concernente il recesso. La Corte di appello di Roma con sentenza del 4.3.2016 dichiarava, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la cessazione della materia del contendere osservando che era incontestato che vi fosse stata rinuncia ai capi della domanda diversi da quelli concernenti il licenziamento.
Avverso la detta sentenza ha interposto ricorso la L. articolando un motivo; resiste controparte con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo proposto la L.A. lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; la ricorrente non aveva mai rinunciato alla domanda, ma l’aveva solo limitata ai capi concernenti il recesso così come le era consentito dall’art. 183 c.p.c., comma 5.
Il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse in quanto la sentenza ha statuito la cessazione della materia del contendere (v. dispositivo) in ordine alle domande proposte nel ricorso introduttivo diverse da quelle concernenti il recesso con una statuizione chiaramente a carattere strettamente endo-processuale e conforme alle richieste della stessa parte oggi ricorrente, statuizione, quindi, inidonea ad impedire alla ricorrente di riproporre le domande, sulle quali non vi è stata alcuna statuizione di merito, in altra sede. Pertanto parte ricorrente non vanta alcun interesse sostanziale alla riforma della sentenza di appello che ha tratto le conseguenze processuali dovute dalla decisione proprio della L. di voler limitare il presente giudizio all’esame solo di alcune delle domande originariamente proposte.
Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso. Sussistono giusti motivi, stante la decisione di mero rito e alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata che potevano far sorgere equivoci interpretativi, per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016