Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25261 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25261 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 15369-2011 proposto da:
CIAFARDINI MARIA CFRMRA40B47L435A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio
dell’avvocato MISTRETTA MARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DADDI DANILO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GRIGUOLI ERNESTO (deceduto e per esso gli eredi);

-intimato avverso il decreto n. cron. 2390/10 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 10/12/2010, depositato il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

Data pubblicazione: 08/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 15369 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

Ricorre per cassazione la moglie.
Non ha svolto attività difensiva la controparte.
In sostanza la ricorrente propone profili di fatto insuscettibili di
controllo in questa sede.
La valutazione sulla attendibilità dei testi spetta al giudice di merito i
ove sorretta da congrua motivazione.
Il ” fatto nuovo ” di una elevazione del reddito della moglie ( canone
di locazione di immobile di sua proprietà ) risulta provato.
Due testi che appaiono” credibili ” — secondo il giudice a quo – , in
quanto indifferenti e legati solo da rapporti di conoscenza con il
Griguoli, hanno precisato che il conduttore pagava un canone di €.
500,00 mensili.
Appare dunque giustificata l’esclusione dell’assegno a carico del
marito.
E’ appena il caso di precisare che , pur essendo deceduto nelle more il
Griguoli , sussiste comunque interesse della odierna ricorrente al
regolamento delle statuizioni patrimoniali fino al decesso del marito.
Il ricorso è stato notificato impersonalmente agli eredi del Griguoli.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la controparte.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
orna, 9 luglio 2013

DEPOSEATO IN CANOadar
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11 Funziausrio

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra
CIAFARDINI Maria e GRIGUOLI Ernesto, il Tribunale di Prato,
con decreto in data 18/03/2010, rigettava la domanda proposta dal
marito, in punto assegno di €. 200,00 mensili per la moglie.
La Corte d’Appello di Firenze, con decreto in data 21/12/2010, in
riforma escludeva tale assegno.
/

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