Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25260 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4006/2011 proposto da:

A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO DI MEGLIO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8043/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2010 R.G.N. 6525/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/10/09 – 26/1/2010 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto ad A.F. il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dall’1/7/2005, ha dichiarato che tale prestazione decorreva, invece, dall’1/12/2001 ed ha, conseguentemente, condannato l’Inps a corrispondergli i relativi ratei arretrati, oltre interessi legali, confermando nel resto la gravata decisione e liquidando le spese del grado in favore dell’assistito, con attribuzione al suo difensore antistatario.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’ A. con due motivi, limitatamente alla conferma della statuizione delle spese di primo grado, il tutto illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Per l’Inps è stata depositata in atti delega al difensore che è presente all’udienza. Rimane solo intimato:I Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1 e dell’art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi del fatto che la Corte d’appello ha liquidato le spese del primo grado di giudizio senza distinzione di quanto attribuito per ciascuna delle due componenti dei diritti e degli onorari di avvocato, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei limiti delle tabelle forensi.

2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 64, comma 1 e art. 60, comma 4, convertito dalla l. n. 36 del 1934, nonchè dell’art. 1 della Tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che una corretta applicazione delle tariffe di legge, basata sul valore della causa individuato ai sensi dell’art. 13 c.p.c., comma 2, avrebbe comportato una liquidazione superiore a quella eseguita dalla Corte d’appello (Euro 1163,00 + Euro 925,00, in luogo di quella liquidata di Euro 1458,00).

3. Preliminarmente si rileva che il ricorrente ha rinunciato al secondo motivo di censura con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c., in cui ha preso atto della pronuncia n. 10454/2015 delle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno stabilito che il valore delle cause di invalidità civile si determina, ai fini della liquidazione delle spese processuali, secondo la disposizione dell’art. 13 c.p.c., comma 1, anzichè del secondo comma di tale norma.

4. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo è infondato.

In effetti, se è pur vero che in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati il giudice d’appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonchè dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta in primo grado dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (v. ad es. Cass. sez. lav. n. 24890/11, Cass. sez. 5 n. 6338/08, Cass. sez. 3 n. 5318/07), è altresì vero che il ricorrente non spiega, in ossequio al principio di autosufficienza che presiede al giudizio di legittimità, in quali termini precisi formulò la relativa censura nel giudizio d’appello (v. Cass. sez. lav. n. 16149/09), limitandosi ad affermare che la stessa era rimasta assorbita dalla decisione della Corte di merito.

5. Infatti, anche se con l’odierno ricorso la censura mossa alla liquidazione complessiva dei compensi eseguita dal primo giudice viene svolta con riferimento all’entità delle singole voci delle tabelle forensi riguardanti il caso in esame, non è tuttavia spiegato se tali voci furono esplicitate negli stessi termini in appello e in quale fase del giudizio di gravame, per cui non si hanno elementi certi per pervenire alla conclusione, prospettata dal ricorrente, che la Corte di merito ha realmente violato il D.M. n. 127 del 2004, art. 1, l’art. 91 c.p.c. e l’art. 75 disp. att. c.p.c..

Si è, invero, statuito (Cass. sez. 6-3 Ordinanza n. 7654 del 27.3.2013) che “sebbene il giudice sia tenuto a liquidare le spese di lite alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, qualora la nota non sia prodotta la liquidazione giudiziale è da presumere avvenuta con riferimento a quel che risulta dagli atti, quanto alla corrispondenza fra l’attività svolta dal difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed onorari. In questo caso, è onere della parte che lamenti l’erronea liquidazione dimostrare – attraverso la produzione in giudizio della nota specifica delle prestazioni svolte – che l’attività esposta sia stata effettivamente resa, nonchè quali singole voci non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte” (in senso conf. v. anche Cass. Sez. Lav. n. 16149 del 9.7.2009, per la quale deve inoltre escludersi che le specificazioni degli importi e delle singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate).

6. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell’Inps.

Non si deve provvedere, invece, al regolamento delle spese del presente giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è rimasto solo intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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