Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25260 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25260 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 12776-2011 proposto da:
DI

BONO

ROSA

DBNRS047A62E023J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentata e
difesa dall’avvocato BARBERA GIUSEPPE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MONTALTO ANGELO MNTNGL40H231291L;
– intimato –

avverso il decreto n. 232/2009 Reg. Gen. Aff. Cam.
Cons. della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 12/03/2010,
depositato il 29/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 08/11/2013

consiglio del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Colucci Angelo (delega avvocato
Barbera Giuseppe) difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;

CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA

In un procedimento ex art. 9 1. divorzio, tra Di Bono Rosa e Montalto
Angelo, il Tribunale di Marsala, con decreto in data 03/06/2008,
rigettava la domanda ex novo di assegno divorzile proposta dalla
moglie. La Corte d’Appello, con decreto in data 29/03/2010,
confermava il provvedimento di primo grado.

Va dato atto che nel procedimento di divorzio, l’odierna ricorrente era
rimasta contumace e, conseguentemente, non vi era stata pronuncia
alcuna sull’assegno.
Erra il Giudice a quo, confermando il rigetto della domanda, perché
non vi sarebbe stata modifica di condizioni rispetto alla pronuncia di
divorzio.
Secondo orientamento consolidato di questa Corte, (al riguardo, Cass.,
n° 17329 del 2005; Cass., n° 17041 del 2007) l’assegno può essere
determinato anche successivamente alla sentenza di divorzio / che non
abbia pronunciato su di esso.
Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al
Giudice a quo, in diversa composizione, che, sulla base del principio
di diritto sopra indicato, dovrà esaminare la sussistenza dei
presupposti dell’assegno.

P . Q . M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di
Palermo in diversa composizione..
Roma, 9 luglio 2013

Ricorre per cassazione la moglie.
Non svolge attività difensiva il marito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA