Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2526 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 16/03/2018, dep. 30/01/2019), n.2526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6347/2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. BUOZZI 82,

presso lo studio dell’avvocato LUCA VINCENZO ORSINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA LIVIO CAVALLERI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DANIELE GOFFI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato PASQUALE ROSSI per delega orale;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 63/14 del 10 gennaio 2014, della Corte di Appello di Brescia, che – rigettando il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 702/08 del 28 febbraio 2008 del Tribunale di Brescia – ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente di condanna della società Intesa San Paolo S.p.a. (d’ora in poi, “Intesa”), già Banca San Paolo Imi S.p.a. al pagamento della differenza della somma ad esso consegnata in Lire 60.000.000 per la garanzia ed il valore ricavabile dall’investimento ad alto rischio effettuato presso il suddetto istituto di credito.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver ottenuto dall’istituto di credito suddetto un mutuo per l’importo di Lire 300.000.000, garantito da ipoteca su immobile di sua proprietà del valore di Lire 600.000.000, nonchè di aver versato in pari data – ad integrazione della garanzia – la somma di Lire 60.000.000 da costituirsi in pegno, da restituirsi dopo 24 mesi a patto del regolare pagamento delle rate in scadenza. Deduce, altresì, di aver contestualmente sottoscritto un modello “prestampato”, predisposto dall’istituto, recante autorizzazione ad acquistare alcune quote (per l’esattezza, n. 3.525,47) di un fondo mobiliare ad alto rischio, con autorizzazione all’utilizzo, a tale scopo, della somma destinata al deposito in pegno a garanzia del mutuo. Richiesta, successivamente, alla scadenza del rapporto, la restituzione dell’importo versato più gli interessi maturati, essa B. si ritrovava nella disponibilità di una somma che, per effetto della svalutazione del fondo, si era ridotta a Lire 10.000.000.

Citato, dunque, in giudizio l’istituto di credito suddetto, l’odierna ricorrente chiedeva il pagamento della differenza tra la somma versata e quella ricavabile dall’investimento, vedendo respingere la propria domanda dall’adito giudicante.

Proposto dalla B. gravame innanzi alla Corte bresciana, lo stesso veniva respinto dal secondo giudice, che confermava il rispetto – da parte dell’istituto di credito – sia degli obblighi di consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente con riferimento alla tipologia di investimento effettuato (e ciò in relazione sia alla natura ad alto rischio dell’operazione programmata, sia al conflitto di interessi in cui versava l’istituto stesso), che di quelli di informativa periodica sull’andamento dell’investimento, nonchè, più in generale, l’osservanza degli obblighi di diligenza su di esso gravanti.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B., sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo viene dedotta “violazione per erronea interpretazione dell’art. 190 c.p.c.”.

Si assume che il primo giudice abbia deciso la controversia sottoposta al suo vaglio senza esaminare i documenti contenuti nel fascicolo di parte, depositato presso la cancelleria del Tribunale solo dopo che erano decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In particolare, si stigmatizza il fatto che la sentenza, depositata appena cinque giorni dopo il decorso del termine ex art. 190 c.p.c., “non può pregiudicare i diritti di parte attrice”, soprattutto a fronte della scelta del legislatore che prevede “il deposito della decisione nel termine dilatorio di sessanta giorni”.

3.2. Con il secondo motivo è dedotta “violazione dell’art. 116 c.p.c., per erronea e contraddittoria valutazione dei fatti e delle risultanze documentali con conseguente errata applicazione del diritto”.

Si censura l’affermazione compiuta dal primo giudice secondo cui gli obblighi di informativa e, più in generale, di diligenza sarebbero stati correttamente adempiuti dalla banca, in quanto dall’esame del teste N. emergerebbe esattamente il contrario, sicchè “la sentenza resa dal Tribunale di Brescia va integralmente riformata”.

3.3. Con il terzo motivo è formulata “istanza di rimessione in istruttoria della causa con ammissione delle istanze istruttorie non espletate”, soprattutto in relazione alla “acquisizione dei documenti richiesti con memoria istruttoria”.

3.4. Con il quarto motivo è dedotta “violazione dell’art. 91 c.p.c.”, atteso che la liquidazione delle spese legali non sarebbero “congrue ne conformi ai parametri legali”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Intesa, per chiedere che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

5. Con memoria depositata il 16 marzo 2018 si è costituito, per la ricorrente, il nuovo difensore, facendo proprie le precedenti difese svolte in favore della propria assistita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’atto di costituzione del nuovo difensore.

6.1. Il giudizio di primo grado risulta instaurato in data 20 ottobre 2013, e dunque anteriormente al 9 luglio 2009, data dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 45, ha previsto la possibilità di apporre la procura speciale per il giudizio di cassazione a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso. Ciò comporta, dunque, l’inammissibilità della nuova costituzione, giacchè avvenuta con la già segnalata memoria del 16 marzo 2018 (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18323, Rv. 632092-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2018, n. 20692, Rv. 650007-01).

7. Il ricorso è inammissibile, per varie ragioni.

7.1. Esso, innanzitutto, non soddisfa – nel suo complesso – il requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non recando un’idonea esposizione dei fatti di causa, dato che: a) non si individuano i fatti costitutivi e le ragioni della domanda (a ciò non bastando quanto indicato alla pagina 2 del ricorso); b) nulla è riferito sulle difese della convenuta; c) nulla si dice sulle ragioni della sentenza di primo grado e sul tenore dell’appello.

Ciascuna di tali indicazioni, sebbene da darsi in modo sommario, era, nondimeno, necessaria.

Difatti, è stato già affermato da questa Corte che il requisito costituito dalla esposizione sommaria dei fatti, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). La prescrizione del requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01).

Resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01).

7.2. Inammissibili sono anche i suoi singoli motivi.

7.2.1. Quanto al primo, in disparte il rilievo che la ricorrente neppure indica i documenti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello, così incorrendo nell’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), deve rilevarsi come il motivo non si risolva in una critica rivolta alla sentenza impugnata, così contravvenendo al principio secondo cui esso “deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata” (da ultimo, Cass. Sez. 6-2., ord. 14 maggio 2018, n. 11603, Rv. 648533-01).

Senza, poi, tacere del fatto che la censura appare indirizzata verso la decisione del primo giudice, donde la sua inammissibilità anche sotto questo profilo (Cass. Sez. 2, sent. 30 marzo 1999, n. 2607, Rv. 524362-01).

7.2.2. Il secondo motivo è inammissibile, invece, perchè si risolve in un non consentito tentativo di censurare l’apprezzamento che il giudice di merito ha effettuato delle risultanze istruttorie.

Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

7.2.3. Il terzo motivo, per parte propria, da intendere come censura sulla mancata disposizione di un ordine di esibizione, risulta inammissibile, in quanto del tutto generico, oltre che non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), considerato che non vengono neppure menzionati i documenti dei quali era stata richiesta l’acquisizione.

7.2.4. Infine, privo di specificità è pure il quarto motivo, donde, nuovamente la sua inammissibilità.

7.3. Per tali ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

9. A carico della ricorrente, rimasta soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, per l’effetto, condanna B.A. a rifondere alla società Intesa San Paolo S.p.a. le spese del presente giudizio, nella misura che liquida in Euro 2.300,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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