Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2526 del 05/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2526 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vallese Michele Giorgio, elett.te dom.to in Roma, al viale Tiziano 19 , presso lo studio
dell’avv. Bruno Nigro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
Nonchè
Ministero delle Finanze
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
78/12/2
depositata il 11/4/2012
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Vallese Michele Giorgio
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal
contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 494/65/10 che ne aveva respinto
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RCB010601066 per irpef 2003
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23322/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 05/02/2014
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
nistero dell’Economia che non è stato parte nelle precedenti fasi processuali.
Nel merito il ricorrente assume la violazione dell’art. 7 L. 212/2000, nonché il vizio di motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto non influente ai fini della legittimità
dell’avviso di accertamento la mancata allegazione dello Studio dell’Università di Tuscia,
presupposto per l’accertamento della plusvalenza contestata al contribuente.
La censura è fondata . Ed invero l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, solo a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto
notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento
che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato
(Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012) L’avvenuta pubblicazione “anche su internet”come affermato dalla CTR- di uno studio svolto dall’Università di Tuscia, quale presupposto
per il provvedimento impositivo, non costituisce circostanza sufficiente a soddisfare
l’obbligo motivazionale di cui all’art. 7 cit…
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’Economia, accoglie il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della
CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, 23/1/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Mi-