Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2526 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28698/2015 proposto da:

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., (già Atesia S.p.A.), TELECONTACT CENTER

S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI che li rappresentano

e difendono;

– ricorrenti –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO DE

STEFANO;

– controricorrente –

e contro

TELECOM ITALIA S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6706/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2015 R.G.N. 7661/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO DE STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con decisione pubblicata il 2 ottobre 2015, in seguito a cassazione con rinvio disposta da questa Corte con sentenza n. 21359 del 2013, ha dichiarato, in riforma della pronuncia di primo grado, “che tra A.A. e la società Atesia Spa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 23.2.98 al 30.6.04 e che detto rapporto è proseguito sino al 31.12.04 con la società Telecontact Center Spa ed è ancora in essere con quest’ultima, con inquadramento nel terzo livello del CCNL Comunicazioni ed orario di 36 ore settimanali; che la ricorrente ha diritto di percepire per detti periodi le conseguenti differenze di retribuzione, oltre accessori di legge; che le richiamate società hanno omesso il versamento della contribuzione di legge all’Inps, conseguentemente dalle medesime dovuta nei limiti della prescrizione”; pertanto la Corte territoriale ha condannato “in solido la società Almaviva Contact spa, quale incorporante di Atesia Spa, e la società Telecontact Center spa al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 30.6.2004 e, per il periodo sino al 31.12.2004, la società Telecontact Center spa, nonchè al versamento della contribuzione di legge nei limiti della prescrizione” e “quest’ultima società a pagare all’appellante, a titolo di risarcimento del danno, l’ordinaria retribuzione dalla costituzione in mora, oltre accessori dalla sentenza”.

2. I giudici di appello, premesso che la pronuncia rescindente aveva cassato demandando al giudice del rinvio di procedere “a nuovo esame dei fatti di causa con riferimento alle ulteriori indagini istruttorie sollecitate ed alla valutazione della produzione documentale indicata, facendo ricorso anche a poteri integrativi istruttori nei limiti consentiti dalla normativa vigente ed in conformità ai principi giurisprudenziali sopra richiamati”, hanno ritenuto, scrutinando nuovamente il materiale probatorio acquisito, che – in estrema sintesi – tra le parti fosse intercorso un unico rapporto di lavoro di natura subordinata, nonostante la presenza formale di una serie di sessanta contratti “definiti di collaborazione autonoma”, con le relative conseguenze in ordine alla persistenza del rapporto di lavoro ed alle pronunce patrimoniali di cui al dispositivo riportato.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Almaviva Contact Spa e Telecontact Center Spa con 10 motivi; ha resistito con controricorso A.A.; non hanno svolto attività difensiva Telecom Italia Spa e l’INPS, che ha solo depositato procura speciale.

4. In prossimità dell’adunanza camerale del 9 gennaio 2019 le parti hanno comunicato memorie ed il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio, in detta adunanza, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la trattazione con il rito camerale, per cui la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 14 novembre 2019, in vista della quale la lavoratrice ha comunicato nuova memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360 c.p.c., comma 1)” perchè la Corte di Appello di Roma non avrebbe esplicitato “sulla base di quali elementi tale subordinazione sarebbe stata ritenuta provata”.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322,1325,1362,1371,2222 c.c., art. 409 c.p.c., n. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” per avere la Corte territoriale desunto la natura non autonoma del rapporto di lavoro “già dalla sola analisi delle clausole contenute nei contratti intercorsi tra le parti”, con argomentazioni “criptiche e contraddittorie” e “senza procedere alla verifica del concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo”.

Con il terzo mezzo si denuncia “omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, ovvero la riferibilità alla posizione lavorativa della Sig.ra A. di quanto contenuto nel verbale ispettivo emanato nell’agosto del 2006 dall’Ispettorato del Lavoro e la sospensione da parte del TAR degli effetti di tale verbale, confermata dal Consiglio di Stato (art. 360, comma 1, n. 5). In ogni caso, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5)”.

Con il quarto motivo si denuncia “violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva dai lavoratori interessati (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, sostenendo che da essi non sarebbero emersi “elementi gravi, precisi e concordanti circa gli elementi significativi per la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti quale lavoro subordinato”.

Con il quinto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, artt. 2222,2094 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ovvero: nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, lamentando che la sentenza impugnata si fonderebbe su “assunti del tutto apodittici, prima ancora che erronei, illogici e contraddittori”, poichè dalle risultanze istruttorie non sarebbe affatto emersa – a dire delle ricorrenti – la natura subordinata della prestazione resa dalla A..

Con il sesto motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 244,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” perchè l’indagine della Corte di Appello si sarebbe diretta “nel verso di una panoramica generalizzante di fatti e circostanze prive di specificità e riferibilità al thema probandum, per nulla idonee a suffragare le richieste della collaboratrice con il ricorso di primo grado”.

2. I sei motivi, che possono essere trattati congiuntamente per reciproca connessione in quanto riguardano l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, non possono trovare accoglimento.

Nella sostanza le società ricorrenti si dolgono che i giudici di appello abbiano ravvisato nella vicenda storica sottoposta al loro giudizio gli elementi sintomatici della subordinazione.

Ciò tuttavia fanno trascurando di considerare che così si invoca una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici ai quali compete, anche attraverso il riferimento a materiali istruttori, ricostruzione che è invece affidata al sovrano apprezzamento del giudice di merito, in tal modo travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) di cui chi ricorre non tiene adeguato conto.

Come noto, nell’ambito delle controversie qualificatorie in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v. Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).

Invece le ricorrenti, nei motivi in esame, prospettano anche errores in iudicando, ma il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, come è nel caso che ci occupa.

In particolare risultano poi inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c., sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza della subordinazione, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta questa sede di legittimità; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

Così si è ribadito anche in controversie analoghe (cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018 del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613 del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Com’è noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.). Di talchè, anche per questo verso, le censure mosse dalle ricorrenti si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, peraltro su sollecitazione di questa Corte che aveva disposto il rinvio, le ragioni della decisione che deponessero nel senso della sussistenza tra le parti di un vincolo di subordinazione.

3. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia “omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero della sussumibilità della prestazione lavorativa resa dalla Sig.ra A. nella declaratoria inquadramentale di cui al livello III del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In ogni caso, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Si eccepisce che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di verificare se i compiti svolti dalla collaboratrice ricorrente potessero essere annoverati nella declaratoria rivendicata.

La censura è inammissibilmente formulata perchè, pur invocando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non tiene in adeguato conto gli enunciati posti dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 più volte richiamate ed ancora lamenta la “insufficiente motivazione” non più sindacabile nella formulazione novellata della disposizione.

4. Con l’ottavo motivo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, art. 2222 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato. ovvero: nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Ci si duole che la Corte romana abbia nella specie ravvisato una ipotesi di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine tra le stesse parti, accertando il diritto della collaboratrice ad essere riammessa in servizio. Si sostiene che, in caso di accertamento del diritto al ripristino del rapporto, “quest’ultimo non poteva che qualificarsi a tempo determinato” e che comunque per gli intervalli non lavorati non gli sarebbe spettata retribuzione alcuna. Si eccepisce la ultrapetizione perchè la controparte si sarebbe limitata a contestare la nullità del termine apposto “senza indicare i motivi della supposta illegittimità”.

Il motivo è inammissibile in quanto lamenta promiscuamente violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, riconducibili a due vizi caratterizzati da “irredimibile eterogeneità”, senza che dall’illustrazione della censura sia dato distinguere in quale confine ci si dolga dell’error in iudicando piuttosto che dell’error in procedendo.

Inoltre nel corpo del motivo non vengono riportati i contenuti testuali degli atti processuali dai quali poter desumere la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5. Con il nono motivo di ricorso si denuncia “omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero la detrazione delle somme riconosciute alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno dell’aliunde perceptum (art. 360, comma 1, n. 5). In ogni caso, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Si lamenta che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare l’eccezione di aliunde perceptum sollevata in primo grado mediante la richiesta di esibizione in giudizio di documentazione fiscale e reddituale relativa al periodo successivo a quello della data di risoluzione dell’ultimo rapporto di collaborazione.

Con il decimo mezzo si denuncia “violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” assumendo che costituirebbe idonea allegazione in ordine all’aliunde percepetum quella che si limiti ad affermare, da parte del datore di lavoro, la successiva instaurazione di un rapporto di lavoro con altro datore, anche senza indicarne il nome.

Le censure sono inammissibili per il loro carattere di novità, in quanto la questione non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata.

In tali casi, secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, qualora una determinata questione – che implichi un accertamento di fatto non risulti affrontata dalla decisione gravata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

Su tale sanzione di inammissibilità dei motivi non influisce il riconoscimento della controricorrente che ha ammesso di aver percepito altri redditi, considerata la natura processuale pregiudiziale della declaratoria di inammissibilità, non sanabile dal comportamento della controparte, e tenuto altresì conto che la Corte del rinvio ha pronunciato condanna generica, per cui l’esatto ammontare del dovuto è rimesso alla successiva fase della quantificazione.

6. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo in favore di A.A..

Nulla per le spese degli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15% in favore della parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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