Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2526 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. I, 02/02/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE 16028/2009 – 16031/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16021-2009 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura, alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16024-2009 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 16028-2009 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 16031-2009 proposto da:

S.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 730/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

13.2.09, depositato il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p1.- Con decreto depositato il 10.4.2009 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato improponibile la domanda L. n. 89 del 2001, ex art. 2 proposta da B.A., C.C., M. G. e S.W. in relazione alla durata irragionevole di un processo amministrativo pendente dinanzi al TAR Toscana dal 13.6.2000, a causa della mancata presentazione di istanza di prelievo e ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2.

Contro il detto decreto gli istanti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione affidati ad un solo, identico motivo con il quale denunciano violazione di legge e formulando quesito diretto a conoscere se in virtù del principio tempus regit actum nei giudizi di equa riparazione relativi a processi amministrativi introdotti dinanzi al giudice amministrativo anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 trovi applicazione la condizione di proponibilità della domanda introdotta dal medesimo decreto legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso nei confronti di C.C., M.G. e S.W..

2. – La relazione depositata per ciascun ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha evidenziato la manifesta fondatezza delle impugnazioni alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Sez. 1, n. 25421 del 2008; Sez. 1, n. 3500 del 2009), la disciplina introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtù del quale “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”, è inapplicabile ratione temporis ai giudizi di equa riparazione relativi a processi presupposti introdotti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008. In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), quindi non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099 del 2000).

Tanto vuoi dire che, in. applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilità della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;

n. 4676 del 1985), essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006).

Peraltro, l’inapplicabilità della norma ratione temporis rende inutile approfondire se essa stabilisca soltanto una condizione di proponibilità della domanda (nella specie anche sussistente), ovvero renda anche irrilevante il tempo decorso anteriormente al deposito dell’istanza di prelievo, al fine del computo del termine di ragionevole durata del giudizio.

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Le parti hanno depositato memoria.

All’odierna adunanza in camera di consiglio i ricorsi sono stati riuniti.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento dei ricorsi.

Invero, una diversa interpretazione della norma in questione sarebbe in contrasto con i principi della CEDU, come già sottolineato dalla Corte Europea (cfr. Daddi c. Italia, 2 giugno 2009: “Par consequent, une pratique d’interpretation et application de l’article 54, deuxieme alinea, dudit decret-loi qui a pour effet de s’opposer à la recevabilitè des recours Pinto portant sur la duree d’un proces administratif qui s’est termine avant le 25 juin 2008, en raison exclusivement du manque d’une demande de fixation en urgence de l’audience, pourrait etre de nature à exempter les requerants interesses de l’obligation d’epuiser le recours Pinto”) e fatto proprio da questa Corte nella camera di consiglio del 9 dicembre 2010.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., la Corte può decidere la causa nel merito alla luce dei criteri di ragionevole durata stabiliti dalla Corte Europea (anni tre per un grado di giudizio: v. per tutte Sez. 1, n. 18221/2009), con la conseguenza che per il ritardo pari a circa cinque anni e quattro mesi (dal 13.6.2003 all’8.10.2008, data della domanda “Pinto”) deve essere liquidata a ciascun ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.914,00, oltre interessi dalla domanda.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Peraltro, le predette spese – trattandosi di ricorsi proposti contro il medesimo decreto della Corte di appello, dal medesimo difensore e in relazione al medesimo giudizio presupposto – devono essere determinate alla luce del principio per il quale “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno deprivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (Sez. 1, Ordinanza n. 10634/2010).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 4.914,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 891,00 per diritti e Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA