Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2526 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2526 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 20701-2016 proposto da:
FABRIS LUCIANA, BREGALDA ENRICO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE CARSO 9, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
VITALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE ALESSIO;
– ricorrenti contro

TECHNINVEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 3, presso lo studio dell’avvocato PETER FARRELL,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO CARBONI;
– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 6/07/2016;

Data pubblicazione: 01/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Rosario Giovanni Russo che chiede alla

provvedimento impugnato, con ogni consequenziale statuizione di
legge, con la condanna della parte resistente alle spese.
Rilevato che
con sentenza n. 90/1999, il Tribunale di Vicenza, accertato
l’inadempimento dei convenuti, accolse la domanda di risoluzione ex
art. 1456 cod. civ. del contratto con cui Techninvest S.r.l. aveva
promesso di vendere un appartamento ad Enrico Bregalda e a
Luciana Fabris, rigettò la domanda di condanna dei convenuti, pure
avanzata dalla promittente venditrice, al risarcimento dei danni
reclamati a titolo sia di danno emergente (quote consortili, spese
condominiali, ICI, etc.), sia di lucro cessante (diminuzione del valore
commerciale dell’immobile e del canone locativo);
in accoglimento dell’appello proposto dall’attrice, con sentenza del
2006 la Corte d’Appello di Venezia condannò i convenuti al
pagamento di quanto richiesto dall’appellante ma tale sentenza fu
cassata — con rinvio alla Corte di appello di Brescia — da questa Corte
con sentenza 21438/2013, in accoglimento del primo motivo
(mancanza di motivazione), del secondo motivo (debenza del
risarcimento dei danni anzidetti postulati dall’attrice) e del terzo
motivo (debenza della provvigione per mediazione);
a seguito di riassunzione, tale causa pende ancora davanti al
giudice di rinvio;
nel 2015, premesso che era passata comunque in giudicato la
risoluzione del preliminare, i promittenti acquirenti convennero in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano la Techninvest S.r.l. in

Ric. 2016 n. 20701 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, la cassazione del

liquidazione, chiedendone la condanna alla restituzione del prezzo
pagato;
accogliendo la relativa eccezione proposta dalla promittente
alienante, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata in questa
sede, ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio pendente dinanzi a

(NRG 927/2014) e disposto la cancellazione dal ruolo del
procedimento pendente dinanzi a quel Tribunale;
avverso tale provvedimento, con atto tempestivamente e
regolarmente notificato in data 5 settembre 2016, i promittenti
acquirenti hanno proposto regolamento di competenza, sostenendo
l’illegittimità del provvedimento impugnato;
la promittente venditrice ha resistito, depositando memoria
difensiva;
Il P.M. ha chiesto che questa Corte cassi il provvedimento
impugnato, con ogni consequenziale statuizione di legge, e condanni
la resistente alle spese;
i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-ter, secondo
comma, cod. proc. civ.;
considerato che
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
con il ricorso all’esame i ricorrenti sostengono che, avuto riguardo
alle domande proposte alla Corte di appello di Brescia e al Tribunale
di Milano, le cause già sopra indicate sono diverse, avendo essi, nella
causa indicata per prima, chiesto il rigetto della richiesta di
risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del loro
inadempimento, proposta in loro danno dalla controparte, e, nella
causa indicata per seconda, avanzato domanda di condanna della
Techninvest S.r.l. in liquidazione alla restituzione delle prestazioni
eseguite dai predetti in favore della stessa in forza del contratto
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sé (NRG 10889/2015) e quello pendente dinanzi alla Corte di appello

preliminare e che sono rimaste senza causa a seguito della
risoluzione di tale contratto, evidenziando che la sentenza del
Tribunale di Vicenza, con riferimento all’affermata risoluzione del
contratto per inadempimento degli attuali ricorrenti, è ormai passata
in giudicato, non essendo stata impugnata al riguardo;

presupposto della litispendenza, vale a dire la pendenza della stessa
domanda dinanzi ad altro Giudice previamente adito;
ritenuto che,
come pure evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, alla
risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., per inadempimento
dei promittenti acquirenti, statuita con la sentenza del 1999 passata
in giudicato, in astratto conseguivano — e conseguono — due non
sovrapponibili tipi di conseguenze giuridiche e, cioè, sia effetti di
restituzione e di rimborso, regolati dalle disposizioni sull’indebito, sia
effetti propriamente risarcitori; giudicando sulla risoluzione per
inadempimento, il Giudice adito avrebbe potuto decidere su entrambi
tali effetti soltanto se espressamente postulati e, in tal caso, li
avrebbe dovuti considerare d’ufficio come partite dello stesso unico
conto di dare ed avere (compensazione c.d. impropria) e condannare
al pagamento del saldo, così scongiurando il pericolo per cui, nella
coesistenza degli opposti debiti – crediti, il creditore per somma
maggiore non potesse soddisfarsi sul creditore per somma minore;
nella specie, a fronte della domanda di risoluzione promossa dalla
promittente venditrice e dall’accessoria domanda risarcitoria, nel
giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vicenza i promittenti
acquirenti rimasero contumaci e, per recuperare gli effetti negativi di
tale absentia, gli stessi hanno avanzato domanda di restituzione di
quanto pagato a titolo di acconto del prezzo con autonomo giudizio,
iniziato nel 2015;

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ad avviso dei ricorrenti, difetterebbe, quindi, nella specie il

stante l’oggettiva (e peraltro espressamente prevista dall’art.
1173 cod. civ.) diversità della domanda di ripetizione di indebito (da
ultimo chiesta dai promittenti acquirenti) rispetto alla domanda di
risarcimento dei danni, nella specie non va applicato l’istituto della
litispendenza;

dal P.G., per evitare di trattare isolatamente le partite (risarcimento e
restituzione) dell’unico conto di dare ed avere, le parti avrebbero
dovuto adeguatamente attivarsi già in prime cure, la società
prominente venditrice, offrendo la restituzione del prezzo pagato o
comunque chiedendo che fosse accertato, con tale pagamento,
soltanto il saldo debitorio, e i promittenti acquirenti, chiedendo la
restituzione dei pagamenti eseguiti, laddove invece, come dedotto a
p. 11 del ricorso, la Techninvest avanzò in prime cure nel giudizio
introdotto per primo tale domanda la quale, tuttavia, non fu
riproposta in appello e tanto non risulta contestato nella memoria
difensiva della resistente;
del resto, neppure potrebbe procedersi nel caso all’esame alla cd.
compensazione atecnica, presupponendo la stessa pur sempre la
presenza di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243
cod. civ. (Cass., sez. un., 15/11/2016, n. 23225; Cass. 29/01/2015,
n. 1695);
il ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, va accolto,
il provvedimento impugnato va cassato e va disposta la prosecuzione
del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, giudizio che dovrà essere
riassunto nel termine di legge;
le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del
merito;
stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per
il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
Ric. 2016 n. 20701 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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per mera completezza si evidenzia che, come pure posto in rilievo

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e

giudizio che dovrà essere riassunto nel termine di legge; spese
rimesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2017.
Il Presidente

dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano,

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