Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25259 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25259

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16182/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

– ricorrente –

contro

R.N.;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 67/11/2011 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 27/5/2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera

di consiglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.N. impugnò, innanzi alla Ctp di Bari, un avviso d’accertamento e un atto di contestazione, per l’anno 2004, relativo all’indebita deduzione di costi non inerenti, e all’indebita detrazione dell’iva assolta a monte in quanto non versata.

La Ctp accolse parzialmente il ricorso, avendo ritenute fondate le argomentazioni riguardanti l’inerenza dei costi sostenuti e gli acquisti effettuati presso due imprese fornitrici, come comprovato dalle fatture e dai documenti di trasporto.

L’Agenzia propose appello, mentre il contribuente formulò appello incidentale; la Ctr rigettò entrambi gli appelli.

In ordine all’appello principale, il giudice d’appello rilevò che: l’Agenzia aveva contestato l’inerenza di alcuni costi, riferendoli ad operazioni soggettivamente inesistenti ed effettuate da soggetto interposto, formulando una domanda nuova e, dunque, inammissibile; l’altro motivo d’impugnazione era infondato, poichè la Ctp aveva motivato in ordine alla natura e qualità dei beni e servizi forniti al ricorrente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo.

Non si è costituita la società intimata cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Il Pubblico Ministero ha depositato relazione in data 9.2.2017, ritenendo non fondato il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con l’unico motivo dedotto, parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Ctr erroneamente dichiarato l’inammissibilità del capo dell’appello avente ad oggetto l’insussistenza del diritto alla deducibilità dei costi relativi ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, riferibili ad un soggetto interposto, in quanto domanda nuova.

Va premesso che nel ricorso è stata riprodotta la parte dell’avviso d’accertamento in cui furono riportati i rilievi afferenti ai costi non deducibili per carenza del requisito dell’inerenza, con l’indicazione dei fornitori in ordine ai quali, da interrogazioni all’anagrafe tributaria, per l’anno 2004, era emerso che: non avevano presentato la dichiarazione fiscale; uno di essi, la P.M. di M.V. & C. s.n.c., aveva cessato l’attività al 31.12.2001.

Al riguardo, l’ufficio fiscale contestò formalmente la mancanza dell’inerenza dei costi relativi ad alcune fatture, ma con espresso riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Pertanto, il rilievo afferiva sostanzialmente all’inesistenza soggettiva delle operazioni documentate nelle fatture indicate nell’avviso impugnato, mentre il riferimento all’inerenza è da considerare in esso assorbito.

Pertanto, non è corretta la pronuncia della Ctr che ha erroneamente ritenuto, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 che integrasse una nuova domanda il capo dell’appello con cui l’Agenzia chiese di riformare la sentenza di primo grado, accertando che le operazioni d’acquisto, i cui costi furono dedotti perchè inerenti all’attività d’impresa, fossero, in realtà soggettivamente inesistenti.

Invero, come esposto, l’ufficio dedusse chiaramente il rilievo delle operazioni soggettivamente inesistenti, che ha poi costituito oggetto dell’atto di appello. Infine, va rilevato che il parere espresso dal Pubblico Ministero, nella relazione depositata il 9.2.2017, secondo cui la critica della ricorrente sarebbe infondata, perchè non avrebbe dedotto un error in procedendo, non può essere condiviso, in quanto il motivo non riguarda il vizio di ultrapetizione (su cui è incentrato il suddetto parere), ma il vizio di violazione della norma che sancisce il principio devolutivo dell’appello.

Al riguardo, in conformità dell’orientamento della Corte, il principio secondo cui l’interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si denunci un vizio che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., n. 15496 dell’11.7.2007).

Inoltre, è stato affermato che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo; in tale ipotesi, ove si assuma che la interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, la Corte di cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (Cass., n. 12022 dell’8.8.2003).

Nella fattispecie, come esposto, l’Agenzia ricorrente ha lamentato che il giudice d’appello avesse considerato nuova una domanda che, invece, era stata formulata nell’atto d’appello, sicchè l’interpretazione demandata alla Corte non comporta un giudizio di fatto, bensì il sindacato di legittimità sulla norma processuale.

Ne consegue che la sentenza d’appello va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese del grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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