Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25259 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22327/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Eurodisco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Loris Tosi e dal Prof. Avv.

Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli n. 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 38/05/13, depositata l’11 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La Eurodisco s.r.l., nell’esercizio di attività di discoteca, riscuoteva i corrispettivi secondo il metodo dell’ingresso libero con consumazione obbligatoria. All’esito di una verifica fiscale condotta nei suoi confronti emergeva che essa aveva applicato, ai corrispettivi della consumazione obbligatoria anzidetta, l’IVA nella misura del 10%. L’Ufficio, ritenendo l’attività di somministrazione di bevande accessoria rispetto a quella principale di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, mediante due avvisi di accertamento, relativi al 2003 e al 2004, rettificava l’IVA dovuta dalla società, commisurando l’imposta da versare all’aliquota ordinaria del 20% riferibile alle prestazioni principali. Per il solo 2003, l’Ufficio contestava anche l’omessa contabilizzazione di ricavi di quattro serate.

– La CTP di Vicenza, adita dalla contribuente, annullava gli avvisi.

– La CTR del Veneto ha disatteso l’appello erariale con riferimento alla questione dell’aliquota applicabile alle consumazioni obbligatorie, limitandosi ad accogliere il gravame avuto riguardo alla omessa contabilizzazione dei ricavi di quattro serate.

– L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

– La contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, avendo l’Ufficio dedotto “nel proprio appello” la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12”.

Il motivo è inammissibile sotto convergenti aspetti.

Da un lato, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo, ratione temporis applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 21152 del 2014; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 22397 del 2019).

– Nel caso di specie, trascurando di enucleare un fatto della natura anzidetta, il ricorrente si limita ad adombrare una violazione o falsa applicazione di norma, additandola peraltro nel contrasto tra la sentenza di primo grado e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, dunque, per un verso, evocando la violazione con riguardo alla pronuncia della CTP anzichè (direttamente e immediatamente) della CTR, per altro verso, deducendo una questione giuridica, anzichè un fatto in senso tecnico.

– Il motivo è inammissibile pure sotto altro profilo dacchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che ha dichiarato testualmente l’inapplicabilità ratione temporis della “disposizione contenuta al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 1”, con conseguente illegittimità del recupero, da parte dell’Ufficio, della differenza di versamenti IVA operati.

– Invero, il ricorso non lambisce affatto tale statuizione, che, tuttavia, nella trama motivazionale della CTR assume connotazione addirittura ostativa rispetto alla valutazione sul merito della accessorietà delle consumazioni obbligatorie.

– Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

– Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7.600,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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