Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25259 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25031/2011 proposto da:

F.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO

BIANCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO REFERZA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 364/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

dep sitata il 27/05/2011 r.g.n. 1034/2010;

udita la rela:ione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/1016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato BIANCHI ANTONIO RUGGERO per delega REFERZA PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 364 del 2011 del 27 maggio 2011 rigettava l’appello proposto da F.L. nei confronti dell’INPDAP avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo tra le parti il 17 giugno 2010, n. 590/10.

2. Il F. aveva adito il Tribunale chiedendo che si riconoscesse il proprio diritto a vedersi computate ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita il periodo lavorativo dal 12 novembre 1974 al 10 novembre 1981, nel quale aveva prestato servizio quale istitutore di ruolo con disapplicazione, annullamento dei provvedimenti dell’INPDAP che avevano respinto il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del 5 giugno 2008.

3. Lo stesso era stato istitutore, in forza al contingente di personale educativo, presso il Convitto nazionale M. Delfino di Teramo, dal 21 ottobre 1969 fino all’11 novembre 1974, in base ad incarichi annualmente rinnovati, data in cui assumeva lo stesso ufficio a tempo indeterminato.

Il Provveditore agli studi di Teramo gli conferiva, successivamente, l’incarico di supplenza annuale come docente di scuola secondaria di secondo grado, per cui con lettera dell’11 novembre 1981 si dimetteva dal precedente incarico di istitutore (rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Prestava, quindi servizi dal 1981 al 1989 come supplente annuale (per il solo anno scolastico 1984-1985, come supplente temporaneo). In data 18 settembre 1989 veniva immesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 e prestava servizio fino al pensionamento intervenuto il 1 settembre 2007.

Il TFS non gli veniva riconosciuto per il periodo tra il 12 novembre 1974 e il 10 novembre 1981, e il periodo senza contribuzione riscattato (1981-1989) veniva ricongiunto al periodo lavorativo successivo, ma non al precedente, poichè, come statuito dalla Corte d’Appello, in relazione a quest’ultimo il lavoratore aveva interrotto l’iscrizione al Fondo e avrebbe dovuto chiedere a suo tempo la liquidazione della buonuscita, diritto che si è irrimediabilmente prescritto.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Leo prospettando un motivo di ricorso.

5. L’INPDAP è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 42 e 3, in relazione ai principi generali secondo i quali gli effetti dell’avveramento della condizione risolutiva retroagiscono al tempo in cui la fattispecie condizionata è sorta.

Dopo aver ripercorso l’attività lavorativa svolta, il ricorrente precisa che dal 1974 era stato iscritto al fondo previdenziale ENPAS, da cui veniva cancellato per dimissioni presentate il 10 novembre 1981 e al quale si era riscritto il 18 settembre 1989 (con decorrenza espone il lavoratore nel ricorso dal 10 settembre 1984), a seguito dell’immissione in ruolo. Aveva riscattato il periodo compreso tra l’11 novembre 1981 e l’8 settembre 1989 e in ragione dell’intervenuto riscatto sussisteva un nesso di continuità tra il servizio cessato e quello successivamente prestato, da intendersi non in senso meramente cronologico.

2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

2.1. Questa Corte con la sentenza S.U. n. 26019 del 2008, ha affermato che in materia di indennità di buonuscita dei dipendenti statali, disciplinata dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, poichè il connesso trattamento economico realizza una funzione propriamente previdenziale, sia pure mediante la corresponsione di un’indennità commisurata alla base contributiva dell’ultima retribuzione percepita, la liquidazione di tale indennità, analogamente al trattamento di quiescenza richiamato dalla disciplina normativa citata, va determinata in base alla durata del servizio, ivi dovendosi computare i periodi di servizio effettivo e, in mancanza, quelli “utili”, cioè riscattati, o comunque ammessi al riscatto; questi ultimi, tuttavia, non possono essere sovrapposti a quelli di servizio effettivo, di modo che, se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione effettiva di servizio, non può essere considerato “utile”, ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo, ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto, a nulla valendo che, per tale periodo, l’interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto ed abbia versato la relativa contribuzione.

2.3. La Corte d’Appello nell’escludere, a priori, che i periodi di lavoro svolto in qualità di supplente, che siano stati riscattati, possono essere considerati periodi di servizio “utili”, al fine del ricongiungimento dell’iscrizione precedente e di quella successiva al fondo di previdenza, salvo il rispetto dei termini prescrizionali, in ragione della successione cronologica degli eventi (tempo della prima iscrizione, effettuazione e decorrenza giuridica della reiscrizione, tempo di effettuazione del riscatto) non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.

2.4. Pertanto, il ricorso va accolto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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