Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25259 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 11/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2883-2012 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI

20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CALABRETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANO BIANCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2311 della COMM. TRIB. REG. DELLA

Lombardia, depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

V.A. ricorre avverso la sentenza n. 83/32/11, depositata il 3/6/2011, con la quale la CTR di Milano ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado avente ad oggetto un avviso d’accertamento e la correlata cartella di pagamento, a fronte di una plusvalenza per cessione di azienda non dichiarata dal contribuente, pari a Lire 174.000.000;

in particolare per quanto qui rileva, la CTR acclarata la tardività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento rigettava il gravame proposto dal V.;

avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione V.A. affidandosi ad un unico motivo;

l’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 48 disp. att. c.p.c., per non avere la CTR ravvisato irregolarità nella notificazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), consistite: a) nella mancata spedizione o comunque mancata attestazione da parte del soggetto notificante, della spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale; b) nella mancata attestazione, nella relata di notifica, del luogo di affissione dell’avviso medesimo; c) nella mancata spedizione da parte del messo notificatore di separato avviso di deposito dell’avviso di accertamento;

2. il ricorso s’appalesa manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni che seguono;

3. il “thema decidendum”, nel caso che occupa, è dato, quindi, dall’individuazione degli adempimenti formali cui è tenuto l’agente notificatore ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., nonchè nello stabilire se tali adempimenti siano stati posti in essere;

4. ciò posto, per orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 16141 del 2005), il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti in tale norma (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che solo nel caso di omissione di uno di essi, la notificazione medesima può considerarsi affetta da nullità;

5. nel caso di specie sulla base della documentazione versata agli atti del merito, la CTR è pervenuta ad un giudizio di sussistenza di tutti gli elementi testè indicati, nè gli stessi sono stati oggetto di richiesta di verificazione, da parte dell’attuale ricorrente, che consentisse di attestarne la mancanza di genuinità;

6. inoltre, la mancanza degli adempimenti indicati dal ricorrente in riferimento a quanto disposto nell’art. 48 disp. att. c.p.c., non costituisce elemento conducente ai fini della validità della notifica a mezzo posta, atteso che solo i sopra citati adempimenti ex art. 140 c.p.c. possono dirsi tali;

7. non sussistono, quindi, i denunciati vizi attinenti alla notificazione dell’avviso di accertamento;

8. per quanto precede, il ricorso va, dunque,rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il contribuente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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