Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25258 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8831/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 229/39/2011 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 28/2/2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera

di consiglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G. propose ricorso, innanzi alla Ctp di Frosinone, avverso un avviso d’accertamento afferente al maggior reddito e volume d’affari, relativo ad attività di lavoratore autonomo, sulla base di accertamenti bancari.

La Ctp accolse il ricorso, adducendo che il contribuente avesse giustificato ogni prelevamento e versamento affluito sul conto corrente bancario, ritenendo che il D.P.R. n. 600 del 1972, art. 31, comma 1, nella versione novellata nel 2005, non fosse applicabile alla fattispecie (cui era ritenuta applicabile la pregressa formulazione della norma, secondo cui i prelevamenti non erano da considerare compensi).

La Ctr respinse l’appello dell’Agenzia che ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Non si è costituito l’intimato cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del predetto art. 32, comma 1, n. 2, nella formulazione anteriore alla novella in vigore dal 2005, in quanto anche prima di tale riforma, trovava applicazione la presunzione per cui i prelevamenti dal conto corrente erano da ritenere compensi per l’attività professionale.

Con il secondo motivo, è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata per carenza della motivazione e per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la Ctr adottato una apodittica motivazione circa la giustificazione degli addebiti al contribuente. Con il terzo motivo, è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 2, artt. 112 e 277 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto la Ctr, una volta erroneamente ritenuta inapplicabile ai professionisti la presunzione di imputazione a compensi dei prelevamenti bancari, avrebbe dovuto rideterminare l’imponibile accertato. Anzitutto, va rilevato che l’esame del primo motivo è assorbito dalla pronuncia sul terzo motivo, per quanto sarà esposto.

Il secondo motivo è infondato, in quanto l’Agenzia ha lamentato la nullità della sentenza della Ctr per omessa pronuncia, adducendo in sostanza che la motivazione sarebbe da considerare apparente; tuttavia, la motivazione non può dirsi inesistente, in quanto, seppure in forma sintetica, la Ctr, nel riportarsi alla decisione di primo grado, ha ritenuti giustificati i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente.

Il terzo motivo è invece inammissibile, in quanto la parte ricorrente non ha colto la ratio decidendi, in quanto la Ctr ha escluso la legittimità dell’accertamento del maggior imponibile nella sua interezza.

Invero, parte ricorrente non ha censurato l’accertamento in fatto compiuto dalla Ctr, secondo cui le operazioni bancarie erano state tutte quantificate mentre avrebbe dovuto dedurre il vizio motivazionale per contestare il precorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello.

In ogni caso, il motivo è infondato, considerato che la Ctr ha ritenuto giustificate tutte le operazioni sul conto corrente oggetto dei rilievi. L’inammissibilità del terzo motivo e l’omessa critica afferente alla motivazione che sorregge l’accertamento in fatto sulle operazioni bancarie determina l’assorbimento del primo motivo, rendendo la relativa decisione irrilevante. Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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