Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25258 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12485/2013 R.G. proposto da:

F.L., in proprio e quale titolare dell’omonima impresa

individuale, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Riccardo Vianello

e dall’Avv. Roberto Masiani, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo, in Roma, piazza Adriana n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

depositata il 5 novembre 2012, n. 105/14/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– L’odierno ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale F.L., esercente l’attività di lavorazioni meccaniche per conto terzi, subiva una verifica fiscale che si concludeva con un processo verbale di constatazione, datato 31 luglio 2009, che evidenziava irregolarità fiscali per gli anni 2004 e 2005, in relazione alle quali gli venivano successivamente notificati avvisi di accertamento, mediante i quali, sul presupposto di maggiori ricavi accertati, l’Ufficio recuperava a tassazione i più elevati importi dovuti per imposte dirette, Irap e IVA.

– Segnatamente l’accertamento riguardava rapporti commerciali che la ditta F. aveva intrattenuto con la C.S. Allestimenti, incentrandosi su fatture emesse nel 2004 e nel 2005 per operazioni che, nella prospettazione erariale, erano oggettivamente inesistenti.

– La CTP di Treviso, previa loro riunione, rigettava i ricorsi dell’odierno contribuente avverso gli avvisi di accertamento.

– La CTR del Veneto respingeva l’appello di F.L., che affida il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unica censura il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia su una domanda di merito, con connessa violazione dell’art. 112 c.p.c., ed “error in procedendo”, non essendosi il giudice regionale “pronunciato sulla richiesta di riconoscere una percentuale di costi in misura forfettizzata”.

– Il motivo è fondato.

– La CTR, nel riportare testualmente il contenuto delle doglianze del F., riconosce come lo stesso lamenti “il fatto che, sia pure in presenza di rettifica induttiva, deve essere riconosciuta la detrazione dei costi calcolati, se del caso, anche in modo forfettario”.

– Su questa premessa, il giudice di appello mostra in sentenza di prendere in considerazione il motivo di gravame relativo alla questione – sollevata dal contribuente – afferente alla deduzione dei costi sostenuti e al correlato calcolo anche forfettario, salvo arrestare il proprio vaglio dinanzi alla difficoltà-impossibilità di ricostruire i costi in parola. In effetti, in motivazione, nel disattendere la contestazione riassunta, la CTR icasticamente rileva che “relativamente ai costi appare, alla luce dell’attività svolta” dal contribuente “difficile sostenere e tanto meno accertare data la contabilità rassegnata, che vi siano stati dei costi o che siano addirittura tali da determinarli”.

– La CTR, dunque, rigetta la domanda di riconoscimento dei costi in forza della reputata complessità della loro determinazione o computo e, quindi, omette di esaminare la conseguente richiesta che trova il suo presupposto proprio in una tale difficoltà – di determinazione forfettaria.

– Giova sul punto sottolineare – per il compiuto apprezzamento della questione su cui la CTR ha omesso di compiutamente statuire che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, ogni qualvolta l’Amministrazione finanziaria conduca – come nella specie un accertamento di tipo induttivo, non può non “tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi” (così Corte Cost. n. 225 del 2005), sicchè in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione medesima “deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perchè diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo, anzichè quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.,” (Cass. n. 26748 del 2018; Cass. n. Cass. n. 23314 del 2013; Cass. n. 3995 del 2009).

– Da quanto detto consegue che andrà accertato dal giudice di merito, cui la causa va rinviata, se nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria abbia ridotto il maggior reddito d’impresa accertato di una percentuale di costi pure induttivamente determinata; in mancanza dovrà provvedervi il giudice del rinvio sulla base di tutti gli elementi disponibili, tra cui l’entità percentuale dei costi in altri anni d’imposta, escluso ogni automatico riferimento a quanto risultante dalla dichiarazione presentata dalla parte.

– Pertanto, in accoglimento del ricorso, nei termini sopra esposti, la sentenza va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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