Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25258 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14770/2011 proposto da:

B.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO PICCIONI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARINUZZI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 816/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/03/2011 r.g.n. 220/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato MUNGO STEFANO per delega PICCIONI DARIO;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal sig. B.N., dipendente dell’Agenzia delle Entrate, volta all’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione dirigenziale, percepita al momento della risoluzione del rapporto, in forza di incarico temporaneo di reggenza espletato sino alla data del collocamento in quiescenza.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che il D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, escludono che nella base di computo della indennità di buonuscita possa essere computato il trattamento economico provvisorio e non definitivo correlato al provvisorio affidamento di funzioni dirigenziali a funzionari non dirigenti.

3. Ha ritenuto che l’espressione “ultimo stipendio percepito” evoca il trattamento economico fondamentale e non anche i trattamenti economici provvisoriamente corrisposti per incarichi affidati temporaneamente; che la diversa opzione interpretativa determinerebbe la conseguenza di attribuire preminenza al fatto, meramente contingente, dell’essere l’affidamento disposto al termine della carriera; che tra le indennità tassativamente indicate nell’art. 38, non è prevista la cd indennità di reggenza correlata ad incarichi dirigenziali temporaneamente assegnati; che, non determinando lo svolgimento di mansioni superiori l’attribuzione della superiore qualifica, l’indennità di buonuscita deve essere commisurata, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1032 del 1973, alla retribuzione corrispondente alla qualifica rivestita all’atto della cessazione del servizio.

4. Avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

5. Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’INPDAP.

6. Il Collegio ha autorizzato la motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, devono essere disattese entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Agenzia. Con riferimento alla prima eccezione va osservato che l’avvenuta costituzione in giudizio di quest’ultima ha sanato “ex tunc” il dedotto vizio della notifica (Cass. 20000/2005) effettuata presso l’Amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato. Con riferimento alla seconda va rilevato che il ricorso risulta costruito in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, salvo quanto precisato di seguito in relazione alla seconda parte del secondo motivo (infra p. 21 di questa sentenza).

Sintesi dei motivi.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38.

9. Assume che, ai sensi del combinato delle norme richiamate in rubrica e del D.P.R. 1092 del 1973, art. 43, l’indennità di buonuscita deve essere determinata in ragione dell’ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti, senza ulteriori precisazioni e senza introdurre alcun riferimento allo stipendio “fondamentale”.

10. Invoca l’applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 5 e richiama l’art. 96 del CCNL comparto agenzie Fiscali per il quadriennio 2002-2005, nella parte in cui individua le voci della retribuzione annua da computare ai fini del TFR, e asserisce che anche l’Accordo Quadro in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29.7.1999 afferma il principio di omnicomprensività della retribuzione utile ai fini del TFR, prevedendo all’art. 4, che esso si calcoli applicando i criteri previsti dall’art. 2120 c.c..

11. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40, insufficiente motivazione ed omesso esame di fatti decisivi.

12. Sostiene che l’art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate prevede il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale attraverso la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, e deduce che gli incarichi di cui all’art. 24 non sono riconducibili alla ipotesi della temporanea reggenza ma al conferimento di incarico dirigenziale, fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, come modificato per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40.

Esame dei motivi.

13. Le questioni oggetto del primo motivo sono già state scrutinate dalle SS.UU di questa Corte, in relazione a controversia sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, nella sentenza n. 10413/2014.

14. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nella decisione sopra richiamate secondo cui: ” Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente”.

15. Va rilevato che i principi risultano ribaditi da questa Corte nelle decisioni nn. 10614/2015, 18963/2015, 17891/2015, 14038/2015).

16. Quanto alle disposizioni contenute nella legge 335/1995, vanno ribaditi i principi affermati da questa Corte, secondo cui solo per i lavoratori assunti a partire dal 1 gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio sono regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica; per contro, in relazione ai lavoratori già in servizio al 31.12.1995 (fra i quali va ricompreso l’odierno ricorrente) è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità appricative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto (Cass. 18424/2016, 21206/2012, 3833/2012; Ord. 17421/2013).

17. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, la modifica del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 2, introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40 (cd. riforma Brunetta).

18. Va data continuità ai principi affermati da questa Corte nelle decisioni 11779/2015 2154/2014, secondo cui la norma non trova applicazione nelle fattispecie, quale quella oggi in esame (il B. è stato collocato in quiescenza il 28.2.2006), realizzatesi prima della sua entrata in vigore.

19. Il rispetto degli obblighi di sintesi e concisione, di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell’art. 111 Cost., sulla durata ragionevole del processo, di cui la redazione della motivazione costituisce segmento processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass., 11985/2016 11508/2016, 13708/2015), esimono il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle sentenze richiamate nei punti 14, 15, 16, 18 di questa sentenza e consentono il rinvio “per relationem” a dette argomentazioni.

20. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente imputa alla Corte vizi di motivazione omessa e di contraddittorietà perchè non risultano specificati i fatti decisivi in relazione al quale la motivazione è mancata e quali siano le argomentazioni motivazionali tra loro contraddittorie.

21. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie generali, oltre IVA e CPA, quanto all’INPDAP, ed in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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