Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25257 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 21/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25257

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16592/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

S.T.B. s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.

in Roma, alla piazza dei Caprettari n. 70, presso l’avv. Giuseppe

Matteo Masoni che la rappres. e difende, con procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.96/1/2011 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata il 18/5/2011;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo in camera di

consiglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.T.B. s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Perugia, un avviso d’accertamento afferente all’indeducibilità di vari costi sostenuti, per il 2004, con conseguente recupero a tassazione di ires, irap e iva.

La Ctp accolse il ricorso.

L’agenzia propose appello, rigettato dalla Ctr, che escluse l’antieconomicità delle operazioni relative ai costi suddetti, ritenendo che, al riguardo, l’ufficio non avesse fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Resiste la S.T.B. s.r.l. con deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

La società ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è fondato.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunciato l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ordine alla prova della condotta antieconomica del contribuente.

In particolare, parte ricorrente ha esposto che: la S.T.B. s.r.l. affidò il servizio di trasporto delle merci al fornitore che applicava la tariffa più elevata nel segmento di mercato in questione, adducendo che tale fornitore (la AT Due s.r.l.) avrebbe garantito maggiore puntualità ed efficienza: vi era un collegamento indiretto tra le due società; i tempi di pagamento dei bonifici erano ridotti rispetto agli altri fornitori.

Con il secondo motivo, è stata denunciata l’omessa motivazione in ordine al rilievo per cui i costi furono dedotti quali spese di pubblicità anzichè quali spese di rappresentanza.

Il primo motivo va accolto.

La motivazione adottata dal giudice d’appello è insufficiente, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione di ritenere congrui e giustificati i costi oggetto di deduzione.

Al riguardo, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui, in materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., ord. n. 26036 del 30.12.2015).

E’ stato altresì affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (Cass., n. 14941 del 14.6.2013).

Nel caso concreto, la Ctr ha escluso l’antieconomicità delle operazioni sottese ai suddetti costi, sulla base dell’unico rilievo per cui la decisione di affidare il trasporto delle materie prime, da Gubbio a Ravenna, ad un’impresa che praticava prezzi superiori a quello convenuto con il committente era giustificato dalla necessità di garantirsi un servizio puntuale ed affidabile.

Ora, la motivazione della sentenza è insufficiente, essendo fondata sull’unico suddetto argomento, di per sè lacunoso, anche considerando gli altri elementi addotti dall’Agenzia per dimostrare l’antieconomicità in questione.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass., n.11193 del 15.5.2007).

Nella fattispecie, la motivazione del giudice d’appello non è chiara, in ordine al percorso logico seguito per giungere alla decisione impugnata, in quanto da essa non è desumibile la ragione per cui sono stati disattesi tutti gli argomenti prospettati dall’ufficio.

Anzitutto, come detto, la Ctr non ha esposto le ragioni per cui gli altri trasportatori non avrebbero potuto garantire parimenti puntualità ed affidabilità; tale lacuna è significativa, inficiando la coerenza intrinseca dell’argomentazione adottata nella motivazione della sentenza.

Inoltre, dall’avviso d’accertamento – allegato nel ricorso – si evince che l’ufficio fiscale contestò al contribuente vari rilievi fondati su fatti, ritenuti, nel loro complesso, espressivi dell’antieconomicità legittimante l’esclusione dei costi dedotti in quanto incongrui.

In particolare, i verificatori rilevarono che: la società aveva commissionato trasporti a terzi dotati di strutture aziendali e di esperienza maggiore della AT DUE s.r.l. (senza che la Ctr avesse chiaramente esplicitato il contrario, avendo solo argomentato che la parte di trasporti non effettuata dalla AT DUE fu affidata a 40 distinte imprese); tra la S.T.B. sr.l. e la AT DUE s.r.l. vi erano plurimi collegamenti, sia societari che aziendali, come evidenziati a pag. 29 del ricorso (per esempio, un socio della AT DUE era dirigente della S.T.B.); i bonifici a favore della AT DUE s.r.l. erano pagati in tempi ridotti rispetto agli altri creditori.

Alla luce di tali rilievi, può sostenersi che l’insufficienza motivazionale lamentata sia desumibile anche dall’esame complessivo degli argomenti omessi dal giudice d’appello che, se valutati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

Al riguardo, occorre richiamare l’orientamento della Corte secondo cui la decisività richiesta dall’art. 360 c.p.c., n. 5 per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso l’esplicitazione degli elementi interni al ragionamento del giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata; tuttavia, affinchè sia rilevabile in sede di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integralmente ed adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso, dovendo quest’ultimo essere, a tal fine, autosufficiente (Cass., n. 3183 del 2.4.99).

Invero, nel caso concreto l’ufficio ha utilizzato presunzioni dirette a dimostrare l’irragionevolezza delle operazioni relative ai suddetti costi, secondo parametri oggettivi, mentre il contribuente non ha assolto l’onere probatorio afferente alla liceità delle stesse operazioni.

Al riguardo, la motivazione della Ctr è insufficiente in ordine all’adempimento di tale onere probatorio a carico della società.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto l’Agenzia delle entrate non ha colto la ratio decidendi.

Invero, la Ctr non ha pronunciato sulle spese di rappresentanza/pubblicità perchè ha giudicato il motivo non specifico, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1; tuttavia, il motivo non ha riguardato tale ratio.

Il ricorso incidentale condizionato è infondato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la S.T.B. s.r.l. ha denunziato la violazione e falsa applicazione dell’art. 53,1°c., del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.4, lamentando l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici.

Il motivo è infondato, in quanto i motivi dell’impugnazione furono formulati dall’Agenzia in maniera sufficientemente specifica e chiara in ordine all’antieconomicità delle operazioni oggetto dei rilievi.

In particolare, i motivi dell’impugnazione possono riprodurre le ragioni delle controdeduzioni in primo grado, o anche riprodurre la motivazione dell’avviso, purchè precisino il thema decidendum (cass., n. 3064/12).

Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia ripropose le deduzioni ed argomentazioni del primo grado, sicchè la censura afferente alla specificità dei motivi d’appello non ha pregio.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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