Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25257 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8593/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Pubblicità Esterna Speciale s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

depositata l’8 febbraio 2012, n. 32/37/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La Pubblicità Esterna Speciale s.r.l. impugnò, innanzi alla CTP di Roma tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate riprese a tassazione, con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005, l’IVA portata in detrazione in ordine ai “premi impegnativa” corrisposti dalla odierna ricorrente, quale società concessionaria di pubblicità alla Aegis Media Italia s.p.a., in quanto ritenuti premi versati a titolo gratuito, senza alcuna assunzione di obbligazioni da parte dei clienti, escludendo dunque la relativa detraibilità.

– Segnatamente, la Guardia di Finanza di (OMISSIS), in esito ad attività ispettiva condotta nei confronti della Aegis Media Italia s.p.a., rilevava, nel processo verbale di constatazione datato (OMISSIS), che detti premi venivano concessi in assenza di specifici obblighi contrattuali, tanto da palesarsi alla stregua di cessioni gratuite di denaro ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), come tali non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA.

– I distinti ricorsi proposti dall’odierna intimata avverso gli atti impositivi erano riuniti e accolti dalla CTP di Roma sul presupposto dell’esistenza di “concreti rapporti commerciali tra la società ricorrente e la Aegis” e della “vera e propria natura di corrispettivi” delle somme corrisposte in favore di quest’ultima.

– L’appello erariale ha contestato la mancata individuazione e identificazione della prestazione oggetto delle fatture in contestazione, quindi l’assenza di giustificazione contrattuale ed economica delle erogazioni pecuniarie in discorso, denunciando il difetto del presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per la detraibilità dell’IVA.

– Detto gravame di merito è stato respinto.

– Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è articolato su due motivi.

– La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 19 e 54, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che spettasse all’Agenzia delle entrate dimostrare che nessuna utilità fosse derivata alla contribuente dall’attività svolta da Aegis, anzichè riconoscere in capo all’odierna intimata l’onere di provare la corrispondenza dei pagamenti effettuati a prestazioni realmente eseguite dalla Aegis medesima o a risultati concretamente conseguiti.

– Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, avendo la CTR immotivatamente ritenuto la sussistenza del “collegamento delle erogazioni di cui alle fatture Aegis Media Italia s.p.a…. ad effettivi rapporti commerciali, per prestazioni di servizi, tra l’anzidetta società e la Pubblicità Esterna Speciale s.r.l.”.

– I motivi, intimamente connessi, si offrono ad una trattazione unitaria che ne rivela la fondatezza.

– Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile – in conformità alla Dir. IVA, art. 2, par. 1, – solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzatile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo.

– Questa nozione di prestazione di servizi si riflette nel diritto interno: il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, prevede che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da…”, sicchè l’assoggettabilità ad IVA delle prestazioni di servizi presuppone: a) la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali; b) la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto.

– Conforme sul punto è la giurisprudenza nomofilattica, ove si denota un indirizzo definitivamente sedimentato (v. Cass. n. 27662 del 2019; Cass. n. 7103 del 2019; Cass. n. 5721 del 2018, per una vicenda analoga; Cass. n. 14406 del 2017; Cass. n. 19557 del 2017; Cass. n. 9942 del 2015), in linea, del resto, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. da ultimo sentenza 22 novembre 2018, in C-295/17, Meo).

– Dagli atti di causa, invero, non si desume alcun elemento che dimostri la stipula di un accordo contrattuale sinallagmatico tra le due società; al riguardo, la CTR muove dal presupposto indimostrato – ed omettendo di considerare i plurimi elementi allegati dall’Ufficio (dichiarazioni della stessa parte, risultanze relative agli accordi contrattuali contenute nel pvc), sì da addossare impropriamente all’Ufficio un onere della prova più gravoso, incombendo, per contro, alla contribuente l’onere della prova contraria – che i Centri Media svolgano un servizio di procacciamento di clientela dietro corrispettivo, nell’ambito dello schema contrattuale sinallagmatico, propugnando un’interpretazione dei rapporti contrattuali delle parti, riguardo alle norme tributarie, che assume carattere puramente tautologico.

– Deve escludersi, pertanto, l’assoggettabilità ad IVA dei premi in parola ove manchi un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, derivandone, in tale evenienza, l’esclusione del diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell’IVA, ipotizzabile solo quando l’imposta assolta sia dovuta.

– Emerge dunque l’erroneità della decisione impugnata, che non ha correttamente interpretato e applicato le disposizioni di legge rilevanti ed afferenti al presupposto impositivo IVA, attribuendo ai trasferimenti di denaro, pur non sussistendo contratti scritti tra la ricorrente e la Aegis, la qualificazione “di intermediazione e di procacciamento d’affari”, inspiegabilmente trascurando gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio da cui emergeva che non erano avvinti

da un vincolo di corrispettività.

– In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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