Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25257 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14303/2011 proposto da:

B.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

BOUCHE’, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1987/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2010 r.g.n. 2593/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato BORICHE’ FRANCO;

udito l’Avvocato FERRAZZOLI FRANCESCA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.V., dipendente dell’Inps sino al luglio 1999 con la qualifica di “Ispettore Generale”, volta alla riliquidazione dei trattamenti integrativi, pensione integrativa e indennità di buonuscita, sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’esercizio di mansioni dirigenziali.

2. La Corte territoriale, in conformità all’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza di questa Corte n. 19296/2008, ha ritenuto che, benchè il Regolamento adottato dall’Inps con Delib. 18 marzo 1971, n. 25, preveda che le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento siano riliquidate assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione dal servizio, le maggiori somme percepite in relazione allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, non potessero essere considerate utili ai fini della determinazione dei trattamenti integrativi perchè l’art. 5 del Regolamento limita la pensionabilità e la quiescibilità ai soli elementi retributivi fissi e continuativi, tali non potendo essere qualificate le retribuzioni percepite in relazione allo svolgimento di mansioni superiori.

3. Ha escluso che la sentenza n. 2649/2004 del Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni correlate all’esercizio di mansioni superiori, avesse accertato anche il diritto del medesimo all’inquadramento nella qualifica superiore.

4. Avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Inps.

5. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

6. Il Collegio ha autorizzato la motivazione in formazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. I motivi del ricorso

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, commi 1, 2, 3 e 5, in relazione agli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell’Inps approvato con Delib. Consiglio Amministrazione Inps 18 marzo 1971, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato delle sentenze “inter partes” delle sentenze del Tribunale di Roma n. 2649/2004 e della Corte di Appello di Roma n. 3335/2008 della Corte di Appello di Roma, passate in giudicato.

9. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le sentenze costituenti giudicato esterno, avevano accertato che esso ricorrente, inquadrato come Ispettore Generale, era stato destinato allo svolgimento non di mansioni superiori ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, ma di mansioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 5 e che le mansioni dirigenziali erano state espletate da esso ricorrente per effetto di formali atti di incarico.

10. Sostiene che l’art. 33 del Regolamento, che prevedeva l’adeguamento permanente della pensione al trattamento del personale in servizio (clausola oro) per essere stato abrogato dall’art. 59 della L. n. 449 del 1997, non poteva essere considerato utile ai fini dell’interpretazione degli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento.

11. Assume che l’espressione “ultima retribuzione spettante” contenuta nell’art. 27, al pari di quella analoga contenuta nell’art. 34, deve essere letta con riguardo alla definizione contenuta nell’art. 5, che esclude ogni riferimento al grado, al ruolo ed alla qualifica, a differenza di quanto previsto nell’art. 2 del Regolamento del 1947 precedentemente in vigore.

12. Deduce che le maggiori competenze percepite durante l’esercizio delle mansioni dirigenziali rivestivano il carattere della fissità e della continuità.

13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. e dei principi di ermeneutica, con riguardo agli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento Inps del 1971 con riferimento all’abrogato art. 33 dello stesso Regolamento.

14. Sostiene, richiamando prospettazioni in parte svolte nel primo motivo, che l’espressione retribuzione spettante è quella alla quale il lavoratore ha diritto per legge o per contratto, comprensiva, quindi anche di quella percepita in relazione alle mansioni svolte.

15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, generica, insufficiente illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

16. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe motivato in maniera insufficiente e contraddittoria l’affermazione secondo cui le sentenze passate in giudicato “non avevano sancito il diritto dell’appellato alla retribuzione della qualifica superiore bensì soltanto al pagamento di una somma a conguaglio”.

Esame dei motivi.

17. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

18. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, in tema di previdenza integrativa aziendale, l’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall’anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica (Cass. SSUU 7154/2010; Cass. 6768/2016, 8081/2016, 15498/2008; Ord. 2592/2015).

19. Il rispetto degli obblighi di sintesi e concisione, di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell’art. 111 Cost., sulla durata ragionevole del processo, di cui la redazione della motivazione costituisce segmento processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass., 11985/2016 11508/2016, 13708/2015), esimono il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle sentenze sopra richiamate e consentono il rinvio “per relationem” a dette argomentazioni, che resistono alle osservazioni sviluppate nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., in cui sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni e le prospettazioni difensive illustrate nel ricorso.

20. Deve escludersi che sul preteso diritto del B. alla riliquidazione della pensione integrativa e della indennità di buonuscita si sia formato giudicato, come infondatamente affermato dal medesimo (nel primo e nel terzo motivo), atteso che non risulta dedotto che le sentenze invocate abbiano affermato il diritto del B. all’inquadramento nella qualifica dirigenziale.

21. Le considerazioni appena svolte assorbono le censure formulate nel terzo motivo, che addebitano alla sentenza impugnata illogicità e contraddittorietà, la quale, di contro, ha ben spiegato in maniera lineare che il diritto alle retribuzioni correlate all’esercizio delle mansioni superiori dirigenziali era stato affermato nelle sentenze invocate dal lavoratore, solo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56).

22. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.500,00, per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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