Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25256 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34665-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 568/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/12/2005, r.g.n. 476/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.P. fa parte del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato- Comparto Scuola.

2. Il C. convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi:

MIUR), suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda.

3. L’impugnazione del MIUR era rigettata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 568/05.

4. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione deducendo la sopravvenuta interpretazione autentica della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 ad opera della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, (finanziaria 2006) e sostenendo la tesi che, in conseguenza, il personale degli enti locali trasferito nei ruoli ATA dello Stato va inquadrato nei ruoli statali sulla base del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, risultando infondata la pretesa del dipendente di riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità posseduta al momento del passaggio di ruolo.

5. Il dipendente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è inammissibile in quanto manca agli atti (non essendo stata prodotta l’avviso di ricevimento) la prova del buon fine della notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta. Ed infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 13639 del 2010), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA