Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25256 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 21/12/2016, dep.25/10/2017),  n. 25256

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27572-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO CUVA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2011 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

depositata il 26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALMERI che si riporta e

chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 61/14/2011 dep. il 26 luglio 2011, che su impugnazione di parziale diniego di rimborso proposta dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

L’Associazione aveva erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 1/9/1995 – 31/8/1996, un credito d’imposta, rilevante ai fini Irpeg anno 1995 (relativo alle somme trattenute dalla Presidenza del Consiglio e dal Comune di Palermo), in misura inferiore a quanto asseritamente spettante, per cui, con successiva nota del 31 marzo 1998, evidenziava l’errore materiale commesso, chiedendo il rimborso dell’ulteriore somma. La Direzione regionale della Sicilia emetteva un provvedimento di diniego parziale, accogliendo l’istanza relativamente alle ritenute della Presidenza del Consiglio, escludendo le ritenute operate dal Comune di Palermo, perchè in relazione ad esse risultava scaduto il termine per il rimborso, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

La C.T.P. accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di rimborso, con decisione confermata dalla C.T.R. con la sentenza impugnata col presente ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate.

In particolare la C.T.R., per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto che il termine perentorio di cui all’art. 38 cit. “riguarda la presentazione dell’istanza di rimborso e non pure la specificazione del suo ammontare”, e che nel caso in esame la dichiarazione dei redditi mod. 760 costituisce istanza di rimborso, come tale tempestiva e valida, ancorchè affetta da errore, indicando una somma diversa da quella effettivamente trattenuta, trattandosi di “errore nella dichiarazione facilmente individuabile”.

L’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo si costituisce con controricorso e presenta memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), per avere la C.T.R. erroneamente affermato che non è necessaria una apposita istanza di rimborso, potendosi ritenere equivalente la dichiarazione dei redditi, ancorchè non sia indicato l’esatto ammontare del rimborso. Secondo la ricorrente l’unica istanza di rimborso è quella presentata il primo marzo 1998, oltre il termine di diciotto mesi dalle ritenute subite e quindi tardiva ai sensi della norma indicata. Contesta, infine, che l’errore commesso dalla contribuente fosse rilevabile ictu oculi dall’Amministrazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

3. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 norma di stretta interpretazione, dispone, nel testo vigente ratione temporis, che l’istanza di rimborso deve essere presentata “entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento” del quale si chiede la restituzione. Dalla chiara enunciazione della norma discende che, per ottenere il rimborso di quanto erroneamente versato o dovuto, deve essere inoltrata un’apposita istanza da presentarsi nel termine perentorio indicato dalla legge e che detta istanza deve altresì contenere gli estremi del versamento stesso, e cioè, nella specie, l’ammontare delle ritenute subite sulle somme corrisposte dal Comune di Palermo nel periodo d’imposta di riferimento (settembre 1995/agosto 1996).

3.1.E’ vero che, in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi in dichiarazione un credito d’imposta non occorre da parte sua alcun altro adempimento, costituendo tale condotta già istanza di rimborso (tra le altre Cass. n. 21734/2014); tuttavia ciò vale per la somma esposta in dichiarazione e non anche per un importo superiore, ritenuto effettivamente spettante e non indicato per errore.

Per ottenere il rimborso di quest’ultimo è pertanto necessario presentare l’istanza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 nel termine prescritto, decorrente dalla data in cui il versamento o la ritenuta sono state effettuati,

3.2.L’errore in cui è incorsa l’Associazione contribuente (l’aver indicato erroneamente nel modello 760 l’entità delle ritenute subite dal Comune di Palermo), non può inoltre considerarsi un errore materiale rilevabile ictu ocull dall’Amministrazione finanziaria, in quanto tale errore, oltre a non emergere direttamente dalla dichiarazione, non poteva essere automaticamente considerato produttivo di una discrepanza fra imposta dichiarata ed effettivamente versata che evidenziasse l’obbligo della Amministrazione di procedere al rimborso, sul presupposto della chiara e inequivoca intenzione della contribuente di far valere il suo credito di imposta (v. Cass. n. 16551 del 2011).

3.3. Nel caso di specie risulta pacifico, in base alle date indicate dall’Agenzia delle entrate nel ricorso, e non contestate dall’Associazione controricorrente, che l’unica istanza di rimborso – della maggiore somma asseritamente spettante rispetto a quella indicata nella dichiarazione dei redditi – è stata presentata in data 1 marzo 1998, in relazione all’ultima ritenuta operata in data 27/6/1996, e quindi oltre il termine perentorio di diciotto mesi previsto dalla legge.

4. Il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), dichiarando dovuto il rimborso limitatamente alla somma indicata in dichiarazione.

5. In ragione della peculiarità della fattispecie, vanno compensate le spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso alla contribuente limitatamente alla somma indicata nella dichiarazione dei redditi. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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