Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25256 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11825/2011 proposto da:

B.M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

GIUFFRE’, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARULLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARINUZZI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE e AGENZIA DELL’ENTRATE DIREZIONE

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro e del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ape legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 522/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/02/2011 R.G.N. 214/2008;

udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal sig. B.M.R., dipendente del Ministero dell’Economia e, successivamente, dell’Agenzia delle Entrate, da ultimo inquadrato nel livello funzionale 9 super, volta all’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione da dirigente percepita al momento della risoluzione del rapporto.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, richiamando l’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza 15498/2008, ha ritenuto che il D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, escludono che nella base di computo della indennità di buonuscita possa essere computato il trattamento economico correlato al provvisorio e non definitivo affidamento di funzioni dirigenziali a funzionari non dirigenti.

3. Ha anche escluso che la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 1032 del 1978, sia stata modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40.

4. Avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

5. Hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna e l’Inpdap.

6. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 e art. 52.

8. Asserisce che, a differenza del caso deciso da questa Corte nella sentenza n. 15498/2008, l’Amministrazione aveva attribuito ad esso ricorrente tutte le funzioni dirigenziali relative alla direzione del ruolo vacante, con legittimi e formali atti, aveva espressamente individuato il suo inquadramento e attribuito lo stipendio di dirigente.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, commi 4 e 5, assumendo che tali disposizioni prevedono che l’indennità di buonuscita di ogni dipendente statale è determinata in ragione dell’ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti, senza ulteriori precisazioni e senza introdurre alcun riferimento allo stipendio “fondamentale” e che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, l’ultima retribuzione corrisponde a quella effettivamente corrisposta in relazione al trattamento proprio della qualifica superiore.

10. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 28 e art. 52, comma 3, falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 2 e contraddittorietà della motivazione.

11. Sostiene che non potrebbe essere considerato provvisorio un incarico, quale quello dedotto in giudizio, il cui svolgimento si era protratto per otto anni in violazione del Regolamento dell’Agenzia, che consente il ricorso all’istituto dell’incarico per un solo semestre e in attesa di procedure concorsuali ed in violazione anche del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4, che prevede che, qualora l’utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze di posti in organico, devono essere avviate immediatamente e non oltre novanta giorni dall’assegnazione dell’incarico le procedure per la copertura dei posti vacanti.

12. Deduce che siffatte procedure non erano state attivate dall’Amministrazione e di essere stato sottoposto alle verifiche sui risultati, in conformità al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 20; che l’esercizio delle funzioni di reggenza non si era svolto solo nei mesi immediatamente precedenti il conseguimento del requisito dell’età pensionabile.

13. Addebita alla Corte territoriale errata percezione dei fatti laddove aveva qualificato temporaneo un incarico che tale non era e nella parte in cui aveva omesso di considerare che esso ricorrente non aveva percepito lo stipendio di funzionario di 9 livello super, sia pure perequato alle retribuzioni superiori con un’indennità aggiuntiva, ma la retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti con qualifica dirigenziale, retribuzione stabilmente ed irreversibilmente acquisita.

14. Deduce che nel contratto individuale di lavoro era stato fatto riferimento al CCNL per la Dirigenza Area A 1 quanto al trattamento economico.

15. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c., e omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio.

16. Lamenta che la Corte territoriale, omettendo di considerare il contenuto del contratto individuale di lavoro stipulato con l’Amministrazione, avrebbe violato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3.

17. Precisato che il contratto individuale di lavoro aveva attribuito ad esso ricorrente il trattamento retributivo proprio della Dirigenza A 1 e che, pertanto, dal computo dell’indennità di buonuscita non avrebbe potuto essere esclusa la retribuzione di fatto percepita, sulla quale l’Amministrazione aveva computato i contributi, lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la volontà delle parti manifestata nel contratto individuale di lavoro, violando gli artt. 1362 e 1363 c.c..

18. Esame dei motivi.

19. Tutte le questioni oggetto dei motivi che denunciano vizio di violazione di legge (primo, secondo, terzo, e quarto) sono già state scrutinate dalle SS.UU. di questa Corte, in relazione a controversia sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, nella sentenza n. 10413/2014.

20. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nella decisione sopra richiamate secondo cui: “: Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente”.

21. Va rilevato che i principi risultano ribaditi da questa Corte nelle decisioni nn. 10614/2015, 18963/2015, 17891/2015, 14038/2015).

22. Il rispetto degli obblighi di sintesi e concisione – imposti dall’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell’art. 111 Cost., sulla durata ragionevole del processo – di cui la redazione della motivazione costituisce segmento processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass., 11985/2016 11508/2016, 13708/2015), esimono il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle sentenze sopra richiamate e consentono il rinvio “per relationem” a dette argomentazioni.

23. Queste ultime resistono alle osservazioni critiche di parte ricorrente, che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni e le prospettazioni difensive illustrate nel ricorso.

24. Il terzo ed il quarto motivo, che denunciano, violazione di norme di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili, perchè le prospettazioni esposte nella parte argomentativa si muovono su binari di incerto confine tra le ragioni di violazione delle norme invocate in rubrica e quelle di vizi motivazionali, secondo uno schema espositivo non lineare e che, per questo, non consente dì riferire con certezza le doglianze all’uno o all’altro dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

25. Le prospettazioni difensive sono inammissibili anche perchè si dipanano in argomentazioni che, senza alcun confronto con i principi affermati ripetutamente da questa Corte (ex plurimis Cass. 7568/2016, 7568/2016, 26307/2014, 22348/2007), sovrappongono, in modo indistinto e generico, la denunzia di violazione di legge a quella della sua falsa applicazione (terzo motivo), deducono, addirittura, falsa percezione dei fatti (terzo motivo pg. 20, penultimo capoverso, pg. 22 penultimo capoverso), proprio del vizio revocatorio (art. 395 c.p.c.), addebitano vizio di motivazione omessa su un punto decisivo, vizio in tali termini non più denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente all’epoca della pubblicazione della sentenza (9.2.2011), richiamano il contratto individuale di lavoro senza riportarne, l’intero contenuto e omettendo di specificarne la specifica sede di allocazione negli atti processuali.

26. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali ed sborsi oltre 15% per rimborso spese generali forfettario, oltre IVA e CPA, quanto all’INPDAP ed in Euro 2.500,00 per compensi professionali ed esborsi, oltre spese prenotate a debito, quanto al Ministero dell’Economia e Finanze ed all’Agenzia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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