Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25256 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25256 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

mediante velina

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI REGGIO
CALABRIA

in

(80009220809),

rappresentante

pro tempore,

persona

del

legale

rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;
– ricorrente contro
FORTUGNO Festina;
– intimata

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1494/10, depositata il 12 novembre 2010.

vc)

6

Data pubblicazione: 08/11/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito

il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto

che con atto di citazione depositato in copia

per l’iscrizione a ruolo in data 16 aprile 2008, la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio
Calabria proponeva appello avverso la sentenza n. 178 del
2008, con la quale il Giudice di Pace di

Palmi

aveva

annullato un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura
di Reggio Calabria, accogliendo l’opposizione proposta da
Fortugno Festina;
che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza
depositata il 12 novembre 2010, dichiarava
l’improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ.,
compensando per intero tra le parti le spese del giudizio;
che, secondo il giudice adito, l’appello era da
considerare improcedibile poiché l’amministrazione
appellante si era costituita in giudizio depositando una
copia dell’atto di citazione in appello priva di ogni
indicazione in ordine alla avvenuta notifica alla
controparte, provvedendo solo successivamente, all’udienza

Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha

del 17 febbraio 2009, al deposito dell’originale con la
prova della notifica;
che per la cassazione della predetta sentenza, la
Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Reggio

motivo;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 348, 347, 165 e 156 cod. proc. civ., dolendosi che il
Tribunale di Reggio Calabria abbia dichiarato improcedibile
l’appello introdotto mediante il deposito della sola copia,
anziché dell’originale, dell’atto di citazione;
che, invero, il deposito della sola copia dell’atto
(c.d. “velina”) integrerebbe non già una fattispecie di
improcedibilità, bensì un’ipotesi di mera irregolarità
sanabile attraverso il successivo deposito dell’originale
notificato entro la prima udienza di trattazione, momento
in cui il giudice è chiamato a controllare la regolare
costituzione in giudizio delle parti;
che il ricorso è inammissibile;

3

Calabria ha proposto ricorso, affidandolo ad un solo

che infatti, premesso che il ricorso non risulta
notificato alla intimata, l’amministrazione ricorrente non
ha svolto alcuna attività successivamente alla conoscenza
del mancato esito positivo del tentativo di notificazione;

«qualora la notificazione di un atto processuale, da
effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni
per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha
l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole
durata del processo, atteso che la richiesta di un
provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei
tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario
la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del
rispetto del termine perentorio, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di
attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del
medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la
comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della
notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella
specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in
quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle
indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento
notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece,

che trova quindi applicazione il principio per cui

formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure
specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del
fatto che la notifica non era andata a buon fine per
intervenuto trasferimento del destinatario)» (Cass. n.

17352 del 2009);
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 22 ottobre 2013.

18074 del 2012; Cass. n. 21154 del 2010; Cass., S.U., n.

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