Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25255 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9778/2014 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Carlo Salvatores e dall’avv. Luigi Scarpa con domicilio eletto in

Roma, presso e nello studio dell’avv. Bernardo De Stasio in via F.

Cesi n. 72;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 115/3/13 depositata in data 08/10/2013, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello della curatela, così confermando la pronuncia della CTP di Teramo che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Irpeg ed Irap 2004;

– con tal atto l’Erario contestava la indebita deduzione e detrazione di importi relativi a operazioni inesistenti e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili a fini Iva e imposte sul reddito;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la contribuente società, in fallimento, con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria; l’Erario presenta anche ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sotto il duplice profilo sia dell’avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impugnato, anche se susseguente ad avviso di accertamento “parziale” ex art. 41 bis ridetto, non sussistendone le condizioni, sia dell’avere la CTR ritenuto parimenti legittimo l’atto impugnato, ancorchè non fondato su prova diretta;

– il motivo è privo di fondamento in ambedue le sue declinazioni;

– quanto al primo profilo, invero la CTR ha accertato in fatto come “dapprima vi è stato un avviso di accertamento, poi per la stessa annualità l’Agenzia ha provveduto a un secondo accertamento, senza modificare il primo, ma integrando l’accertamento relativo a quella annualità per altre voci”;

– gli elementi sui quali si fondava l’avviso di accertamento, dunque, erano in concreto presenti; sul punto questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23685 del 01/10/2018) l’accertamento parziale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, comma 1, può essere integrato da un successivo accertamento, senza che sia necessario che vengano indicati gli elementi sopraggiunti, come prescritto per l’accertamento integrativo dal medesimo D.P.R., art. 43, che risponde a diverse finalità, sebbene il successivo atto non possa fondarsi su fatti già emersi e non contestati: peraltro, il mancato rispetto delle indicate prescrizioni può determinare l’illegittimità solo del secondo e non anche del primo accertamento effettuato;

– del resto, gli elementi in questione al momento della notifica del “primo” avviso di accertamento non erano ancora emersi, poichè il relativo PVC non era neppure stato redatto, nè utilizzabili, non essendo intervenuta l’autorizzazione prescritta;

– va rilevato, da ultimo, che anche per l’accertamento parziale non è necessaria una cd. prova diretta, trattandosi di “strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28681 del 07/11/2019);

– il secondo motivo deduce omesso esame e motivazione su fatto decisivo e controverso che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR ritenuto correttamente motivato l’atto impugnato;

– il terzo motivo si incentra sull’omesso esame e motivazione riguardo alla rilevanza probatoria degli elementi di prova offerti dalla contribuente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR non adeguatamente esaminato le prove fornite dalle parti e motivano in ordine ad esse;

– i ridetti motivi possono, stante la loro stretta connessione logica e giuridica, trattarsi congiuntamente;

– gli stessi si rivelano inammissibili, oltre che infondati;

– tutti infatti, contengono nella sostanza della loro articolazione e declinazione, censure meramente motivazionali; poichè la sentenza gravata è depositata successivamente all’11 settembre 2012, trova applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012);

– tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, (lo si evince in particolare dalle pagg. 57, 60, 66 del ricorso per cassazione) tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili;

– il secondo motivo, inoltre, è comunque anche privo di fondamento, poichè la CTR ha operato una propria valutazione del materiale probatorio dando conto dei criteri adottati e dei risultati raggiunti; secondo questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018) in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012;

– ancora, si è puntualizzato come (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017) in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012;

– in sintesi, quindi, come già statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione;

– nel presente caso, il ricorrente si limita a richiedere una nuova valutazione delle prove in senso a sè favorevole; il che non è ammesso di fronte a questa Corte;

– conclusivamente, il ricorso è rigettato;

– alla luce della decisione sul ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito;

– le spese seguono la soccombenza;

– sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

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