Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25255 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4538/2011 proposto da:

A.A., nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

GALLEANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MESSINA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRAPANI SERVIZI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALLA LORENZO 2, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO DELLA

PORTA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO CAMPO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1504/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/12/2010 R.G.N. 2318/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CAMPO FRANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 21/10/2010, confermò, per quanto in questa sede interessa, la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da A.A. nei confronti di Trapani Servizi s.p.a., diretta alla dichiarazione di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti. I giudici del merito ritennero che la causale giustificatrice dell’apposizione del termine riportata nelle lettere di assunzione, consistente nell’esecuzione di servizi di durata predeterminata e aventi carattere straordinario ed occasionale, fosse sufficientemente specifica e conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con un unico motivo. La Trapani s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va osservato preliminarmente che non incide sull’esplicazione delle prerogative della difesa la circostanza che il difensore del ricorrente sia stato cancellato dall’albo degli avvocati cassazionisti, con conseguente notifica dell’avviso di udienza in cancelleria. Nel giudizio di cassazione, infatti, “la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore che risulti essere stato cancellato dall’albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366 c.p.c., comma 2, u.p., persistendo l’obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell’impossibilità di proseguire il patrocinio, sicchè non è configurabile alcun irrimediabile “vulnus” al diritto di difesa della parte” (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15566 del 24/07/2015, Rv. 636537).

2. Può essere esaminata, quindi, l’impugnazione. Con l’unico motivo il ricorrente deduce: insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Osserva che la sentenza impugnata è viziata da omessa motivazione nella parte in cui nulla ha motivato circa il motivo addotto in contratto ed altresì da vizio di contraddittorietà nella parte in cui ritiene che i dati inseriti nei contratti connotino i medesimi di sufficiente specificità.

2. E’ da rilevare, preliminarmente, che la Corte territoriale, nel ritenere sufficientemente specifica l’indicazione della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine, ha richiamato la lettera di assunzione unitamente alle indicazioni in essa contenute riguardo all’esecuzione di servizi di durata predeterminata ed aventi carattere straordinario ed occasionale, conformemente alla previsione del contratto collettivo, con la precisazione delle mansioni e del luogo di svolgimento della prestazione. Da ciò ha tratto che fosse agevole ex ante individuare gli elementi essenziali del servizio di riferimento, consistente nella raccolta dei rifiuti. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente non ha dedotto rispetto a quale fatto controverso e decisivo per il giudizio fosse ravvisabile il vizio motivazionale, limitandosi a una generica denuncia di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ciò pur se “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989). La formulazione della censura nei termini di cui in ricorso, pertanto, non risulta conforme alla nozione di vizio motivazionale enunciata dalla predetta norma e la censura si risolve in una mera manifestazione di dissenso rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

2. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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