Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25255 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4978-2014 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARONCINI

51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA FUSO, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

cessata materia del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCIVOLETTO per delega

dell’Avvocato PERSICO che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.C. impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Roma l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta del registro, ipotecaria e catastale, notificato il 3.11.2009 dall’Agenzia delle Entrate a seguito di innalzamento del valore del prezzo dichiarato nell’atto notarile di compravendita del 23.1.2008 del terreno sito in (OMISSIS) di mq 5.682, da Euro 440.335 ad Euro 613.000.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione e l’adita Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello sul rilievo che erano stati offerti da parte dell’Ufficio, anche mediante la comparazione con tre atti di compravendita, parametri adeguati e congrui del valore di Euro 613.000 attribuito nell’atto impositivo.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha in data 25.6.2019 ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nella quale si rappresenta che la controversia sottoposta all’esame di questa Corte trae origine da un atto di rettifica e liquidazione della maggiore imposta del registro a seguito dell’innalzamento dei valori dei terreni oggetto del contratto di compravendita stipulato tra i comproprietari, danti causa, S.C., S.L., S.F. e S.P., e la soc. Geffis srl avente causa. Tutti i venditori hanno impugnato gli atti impositivi ma mentre i ricorsi proposti da S.L. S.F. e S.P. sono stati riuniti nel giudizio n. 5683/2013, definito dalla CTR di Roma, il ricorso proposto da S.C., a seguito del rigetto della CTR di Roma, è approdato in Cassazione.

Nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria di Roma gli altri comproprietari hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la società acquirente Geffis srl, coobbligata in solido con i venditori, si è avvalsa della definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi del D.L. 98 del 2011, art. 39. La CTR ha provveduto in conformità con la sentenza n. 2911/38/15 dell’8 aprile 2015. Le circostanze di fatto sopra esposte sono provate dalla documentazione allegata alla memoria.

2. Osserva questo Collegio come il sopravvenuto pagamento dell’intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, attraverso la definizione della lite con il Fisco, determina l’estinzione della pretesa erariale e il venire meno l’interesse alla lite da parte dei non aderenti. Ciò in quanto come affermato da questo Collegio (cfr. Cass. 20305/2017) ” dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato”.

3.Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra la contribuente e l’Amministrazione va, quindi, in accoglimento della richiesta dalla ricorrente nella memoria, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere

4.Nulla è da statuirsi sulle spese non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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