Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25254 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25254 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 20913 del 2010 proposto da:
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL

in persona del 9rdr. Carlo Gasperini, Dirigente Generale; a ciò abilitato per effetto della
delibera del Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL n.95 del 29 maggio
2009; rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dagli av -v.ti Riccardo
D’Alia e Bettino Torre ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via IV
Novembre 144
– Ricorrente Contro
Cooperativa “Il Riscatto Insieme” a r.l. – (c.f.: 13287920154)
in persona del legale rappresentante pro tempore il liquidatore avv. Giovanni Salvati

Cooperativa edile “Il Riscatto” a r.l.

(c.f.: 03214160966)

in persona del legale rappresentante pro tempore il presidente Ing. Felice Beltrametti

entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Salvati e dall’avv. Enrico Missaglia ;
elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Alessandro De Lauro in Roma, via

fp2b 3

Data pubblicazione: 08/11/2013

Bertoloni n. 49, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale

Controricorrenti e ricorrenti incidentali-

nonché nei confronti di
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ( c.f. 80237250586);

in persona dei Ministri pro tempore ; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato ed elettivamente domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, via Dei
Portoghesi n.12

Controti correnti

– ed altresì diCostanza POLITO; Giorgio BONALUMI; Renato FONTANA; Antonio
INFANTINO; Fabio MASCIOLI; Alessandro RINALDI; Maria Luisa
VALENTE; Maria Grazia VIGORELLI;

Parti intimate

contro la sentenza n. 881/2010 della Corte di Appello di Milano; pubblicata il 23
marzo 2010 e notificata il 17 maggio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Lucia Anna Rita Sonnante, delegata dall’avv. Riccardo D’Alia, per il
ricorrente, che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del
contendere ;
Udito l’avv. Giovanni Salvati, per le parti contro ricorrenti, ricorrenti incidentali,
che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Costantino Fucci , che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
essendo cessata la materia del contendere.

A
2

i4.6/aA4 – fipl-

Ministero dell’Economia e delle Finanze ( c.f. 80207790587);

IN FATTO ED IN DIRITTO
1 — L’INAIL ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata
dalla Corte di Appello di Milano, con la quale g era confermata la sentenza del
Tribunale di Milano — ad eccezione della disposta compensazione delle spese nei

Istituto, in unione con la Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici — S.C.I.P.nonché da Costanza Polito, inquilina avente diritto alla prelazione ma rinunziante alla
medesima; tale pronunzia di primo grado aveva: a — accertato la formazione di un
contratto preliminare tra gli inquilini dello stabile posto in vendita dalla SCIP , già di
proprietà dell’INAIL, sito in Milano alla via Londonio n.19; b –

disposto il

trasferimento in favore della Cooperativa “il Riscatto Insieme” delle unità non optate
dai conduttori, applicando il duplice sconto previsto per gli acquisti in blocco ( e quindi
del 30 e dell’ 11% del valore di mercato); c — dichiarato la cessazione della materia del
contendere in relazione alla domanda svolta dalle cooperative per conto di tutti gli altri
inquilini, che avevano, in corso di causa, stipulato individualmente la vendita,
rinunziando a qualunque ulteriore pretesa di sconto sul corrispettivo.

2 — Entrambe le Cooperative sopra menzionate hanno resistito con controricorso,
svolgendo altresì ricorso incidentale al fine di veder annullare il capo di decisione con il
quale la Corte distrettuale aveva confermato la negatoria di legittimazione passiva dei
due Ministeri contenuta nella precedente pronunzia , con conseguente statuizione sulle
spese di lite; i Ministeri del Lavoro e della Previdenza sociale e dell’Economia e
Finanze hanno a loro volta; resistito con controricorso; le altre parti private non hanno
svolto difese.

3 — Il 27 settembre 2013 è stata depositata istanza congiunta per ottenere la declaratoria
della cessazione della materia del contendere, sottoscritta dai procuratori delle due
cooperative — assunta la denominazione di “Due Erre” la Cooperativa edile “Il
Riscatto” – nonché dai legali rappresentanti delle medesime e dal procuratore

3

confronti dei costituiti Ministeri del Lavoro e delle Finanze- appellata dal medesimo

dell’INAIL — abilitato dalla procura speciale in calce al ricorso, prevedente anche la
facoltà di transigere-: è stato allegato a detta istanza “atto di composizione bonaria ”
intervenuto tra dette parti, disciplinante anche le spese di giudizio.

4— All’udienza pubblica i procuratori di dette parti hanno insistito in tali richieste; l’avv.

giudiziale, chiedendone la cancellazione.

5 — Dalla lettura dell’anzidetto atto transattivo emerge che le parti principali — INAIL e
Cooperative- sono addivenute ad un bonario componimento della vicenda ; i Ministeri
interessati, non essendo incisi in senso sfavorevole dalla sentenza di secondo grado —
chè, anzi, aveva accolto il loro appello incidentale- non hanno a loro volta interesse ad
una prosecuzione del giudizio, così che la concordata compensazione delle spese
intervenuta tra le altre parti, può essere posta a disciplina anche della loro posizione.

6 — Venuto meno l’interesse che li governava, i due ricorsi debbono essere dichiarati
inammissibili; va poi disposta la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale, pronunzia consequenziale al venir meno dell’interesse all’impugnazione e
legittimamente proposta in sede di legittimità ( sul punto vedi Cass. Sez. VI-3 ord
13715/2013, cui adde : Cass. n. 5587/2007)

P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità dei ricorsi principale ed incidentale, dando atto della
cessazione della materia del contendere ; compensa integralmente le spese, anche nei
confronti dei Ministeri contro ricorrenti; ordina la cancellazione della trascrizione della
domanda giudiziale, giusta citazione in data 9 luglio 2002, innanzi al Tribunale di
Milano, richiesta all’Agenzia del Territorio, circoscrizione di Milano 1, il 22 luglio 2002;
n. di cronologico giornaliero 140; n. di registro generale 49636; n. di registro particolare
30951, sulle unità immobiliari site in Milano, via Londonio n.19
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione

Salvati per le Cooperative ha altresì depositato nota di trascrizione della domanda

Civile della Corte di Cassazione.

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