Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25254 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2639-2015 proposto da:

Avv. D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FURIO

CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GUERRERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO DENIS giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 185/30/2013 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della Lombardia, emessa il 29/10/2012 e depositata il

17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Antonio Lo Duca (Delega Avvocato Giulio Denis) per

il ricorrente, che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.P.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Filtrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 185/30/2013, depositata in data 17/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2003, a seguito di rideterminazione del reddito imponibile dell’associazione professionale Studio legale D.P. e B. Associati, a fini IVA ed IRAP, e del conseguente reddito da partecipazione, a fini IRPEF, dei singoli associati, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il presente ricorso per cassazione risulta notificato all’Agenzia delle Entrate, sede centrale, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che non aveva rappresentato l’Ufficio nel giudizio di appello, e l’intimata non si e costituita.

3. Riccorre pertanto la necessità di rinnovazione della notifica del ricorso, come già statuito da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 22641/2007.

P.Q.M.

Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, all’intimata Agenzia delle Entrate, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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