Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25254 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2639-2015 proposto da:
Avv. D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FURIO
CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GUERRERA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO DENIS giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 185/30/2013 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE della Lombardia, emessa il 29/10/2012 e depositata il
17/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;
udito l’Avvocato Antonio Lo Duca (Delega Avvocato Giulio Denis) per
il ricorrente, che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. D.P.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Filtrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 185/30/2013, depositata in data 17/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2003, a seguito di rideterminazione del reddito imponibile dell’associazione professionale Studio legale D.P. e B. Associati, a fini IVA ed IRAP, e del conseguente reddito da partecipazione, a fini IRPEF, dei singoli associati, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il presente ricorso per cassazione risulta notificato all’Agenzia delle Entrate, sede centrale, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che non aveva rappresentato l’Ufficio nel giudizio di appello, e l’intimata non si e costituita.
3. Riccorre pertanto la necessità di rinnovazione della notifica del ricorso, come già statuito da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 22641/2007.
P.Q.M.
Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, all’intimata Agenzia delle Entrate, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016