Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25253 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27838/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura

Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

C.E., in proprio e nella sua qualità di legale

rappresentante della soc. Fast Line Srl, rappresentato e difeso

dall’avv. Alessandro Migliaccio e domicilio eletto presso la

cancelleria di questa Corte;

– controricorrenti –

e contro

C.P.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2012 della C.T.R. per la CALABRIA –

Sezione di Catanzaro, depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI Marcello Maria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 ai fini Iva, Irap ed Ires in applicazione degli studi di settore. Non è contestato in atti che vi sia stato preventivo invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio e che questo non siasi celebrato per addotte cause di salute del legale rappresentante della società.

Avverso l’atto impositivo che ne scaturiva proponeva ricorso la società e, successivamente, anche i soci C.E. e C.P. titolari rispettivamente del 65% e del 35% delle quote e parimenti attinti per trasparenza sul principio della società di capitali a ristretta base azionaria.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sia perchè veniva riconosciuto come documentato l’impedimento di salute del legale rappresentante, sia perchè -con richiamo a precedenti di questa Corte- gli studi di settore restano comunque meri indizi che debbono essere suffragati da ulteriori elementi di prova a carico dell’Ufficio, trattandosi di ragioni attinenti alla pretesa impositiva. La C.T.R. riteneva comunque giustificati gli scostamenti secondo i raffronti resi dalla contribuente in sede processuale, segnatamente distinguendo la realtà di Milano da quella di Catanzaro, ove essa opera.

Avverso questa pronuncia ricorre con quattro motivi l’Ufficio, cui replica con tempestivo controricorso la società ed C.E., C.P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

0. Occorre esaminare in via pregiudiziale di rito l’eccezione di inammissibilità della parte controricorrente, ove lamenta non essere stata chiesta la trasmissione del fascicolo del merito a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2. Trattasi di adempimento non richiesto a pena di inammissibilità, come espressamente lo è per quelli indicati dello stesso art. 369 c.p.c., comma 1. Il ricorso è quindi procedibile.

1. Con il primo motivo di doglianza si prospetta violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, ultima parte, D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e art. 62 sexies, comma 3, artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., nella sostanza censurandosi l’affermazione della CTR ove ritiene che lo studio di settore resti sempre elemento indiziario e che il mancato contraddittorio per fatto del contribuente non perfezioni la procedura, stigmatizzando il patrono erariale che l’impedimento di salute giustifica al più un rinvio, salva sempre la possibilità per una società di farsi rappresentare da un preposto o da un consulente di fiducia. Questa Corte ha già affermato che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questò suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.” (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635). In tale sede, invero, è il contribuente che ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards” (così Cass. VI-5, n. 13056/2012 che riprende Cass. n. 10778/2011). Rappresenta infatti principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa (in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa), sicchè la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. VI-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01. In termini cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. V, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860- 01). La mancata partecipazione al contraddittorio del contribuente, regolarmente invitato, giustifica l’Amministrazione a fondare il proprio convincimento sugli scostamenti del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore, salva la facoltà del contribuente di dimostrarne l’infondatezza in sede contenziosa e con ogni mezzo (cfr. Cass. V., n. 27617/2018n. 24330/2019).

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., laddove la CTR ha accolto le argomentazioni di parte privata consistenti in un raffronto ipotetico fra l’attività della contribuente esercitata a Catanzaro ed analoga attività in Milano, oltre a riferirsi a non meglio precisate altre giustificazioni a prova del mancato guadagno calcolato dall’Agenzia. Il motivo può essere trattato congiuntamente al seguente.

3. Con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, ovvero quali sarebbero le ulteriori giustificazioni rese dal contribuente e perchè sono state ritenute condivisibili dal giudicante.

I due motivi possono essere trattati insieme per la loro stretta connessione. Dall’esame della grava sentenza emerge che il convincimento del giudice d’appello sull’irrilevanza dello scostamento dallo studio di settore siasi basato su di una diversa simulazione comparativa offerta dal contribuente e da altre non specificate giustificazioni da lui addotte al riguardo.

I motivi sono quindi fondati e meritano accoglimento.

4. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 7 e art. 112 c.p.c. per non aver enunciato l’imponibile dovuto in sostituzione degli atti impositivi annullati, ma non affetti da vizi radicali, non esercitando quindi la CTR il dovere sostitutivo, proprio della giurisdizione tributaria mista oggettiva e soggettiva.

In verità la CTR ha ritenuto giustificato lo scostamento dallo studio di settore all’esito dell’esame delle deduzioni del contribuente e, per l’effetto, nulla dovuto, in coerenza ad un tanto non ha indicato alcun altro imponibile in sostituzione di quello fissato negli annullati provvedimenti impositivi.

Il motivo può comunque ritenersi assorbito dall’accoglimento dei precedenti. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dai primi tre motivi di gravame, mentre rimane assorbito il quarto.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR per la Calabria – Sezione di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Calabria – Sezione di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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