Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25253 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25253 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 28919/07 proposto da:

Luigi CRISOPULLI (c.f.: CAS LAO 5-2.7o41142i)
rappresentato e difeso dall’avv. Dino Selis , giusta procura a margine del ricorso e
domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione

Ricorrente –

Contro
– Natale MONACO (c.f.: MNC NTL 45L23 F943I)
in proprio e quale legale rappresentante della soc semplice FI.MO .
– Fiammetta MONACO ( c.f.: MNC FMT 74B47 G273P)
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Guido Rossi, in unione all’avv. Alberto Del
Noce ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Degli
Scipioni n. 281, in forza di procura estesa a margine del controricorso
– Contrmicorrente —

contro la sentenza n. 1385/2006 della Corte di Appello di Torino; depositata il
9 agosto 2006, non notificata.
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Data pubblicazione: 08/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 ottobre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Guido Rossi per le parti contro ricorrenti, che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;

Lucio Capasso, che ha concluso per l’inammissibilità, e comunque per la infondatezza
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
= Luigi Cfisupulli t,- Rosa Sitianni con

atto notificato nel giugno 2000, citarono

innanzi al Tribunale di Torino la società semplice FI.MO . ed i suoi soci Natale e
Fiammetta Monaco per la risoluzione di un contratto preliminare di vendita
immobiliare, stipulato nel maggio 1987 , che aveva formato oggetto di un giudizio ex
art. 2932 cod. civ., con esito vittorioso per gli attori, in quanto era emerso che gli
immobili erano gravati da ipoteca che ne avrebbe annullato il valore; chiesero dunque di
esser risarciti dei danni conseguenti e che fossero restituite le somme esborsate

2 — La società ed i soci si costituirono e , per quello che ancora interessa in sede di
legittimità, non si opposero alla risoluzione ma fecero istanza per la liquidazione di un
indennizzo per l’occupazione degli immobili; con sentenza del febbraio 2003 l’adito
Tribunale risolse il contratto, condannò le parti convenute alle restituzioni ed al
risarcimento dei danni, quantificati in euro 10.000,00; compensò il credito delle parti
attrici sino alla concorrenza dell’importo dell’indennizzo da occupazione, pari ad euro
37.590,22.

3 — Tale decisione venne impugnata dai Crisopulli/Sirianni ; la società FI.MO . ed i soci
della medesima proposero impugnazione incidentale; la Corte di Appello di Torino,
pronunziando sentenza n. 1385/2006, accolse parzialmente il primo gravame e respinse
il secondo osservando , per la parte che ancora conserva interesse in questa sede di
legittimità, che correttamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto ai venditori

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

inadempienti un’indennità per la occupazione del bene poi retrocesso loro per effetto
della risoluzione.

4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il solo Crisopulli; la società ed
i soci Natale e Fiammetta Monaco hanno risposto depositando controricorso

I — Il ricorrente si duole che la Corte del merito, con motivazione meramente assertiva,
non ha applicato la disciplina dell’evizione e, in particolare, non ha equiparato i canoni
di locazione retraibili dagli immobili rimasti nel possesso di esso promissario acquirente
– costituenti parametro equitativo per la determinazione dell’indennizzo dovuto per la
perdurante detenzione dell’immobile oggetto di preliminare di vendita-, ai frutti civili
rendendosi applicabile l’art. 1483 cod. civ.
I.a — Il mezzo è inammissibile in quanto è privo strutturalmente di una formulazione
dei motivi, secondo lo schema delineato dall’art. 366 cpc in relazione ai vizi descritti
dall’art. 360, I comma, cpc . essendosi limitato il ricorrente a criticare discorsivamente la
decisione di primo grado, così che, derogando al principio di chiarezza e di specificità
che deve caratterizzare il ricorso in sede di legittimità, l’intero atto si riduce alla
proposizione di una valutazione delle emergenze di causa, divergente da quella accolta
dalla Corte distrettuale.
I.a.1 — Non è poi consentito di demandare alla formulazione dei quesiti di diritto
l’opera di sussunzione delle critiche nell’ambito degli erro res in procedendo vel vitia in
judicando descritti nell’art. 360 cpc, in quanto i detti quesiti — portati dall’art. 366 bis cpc,
all’epoca vigente- si pongono logicamente come punto di approdo di un’argomentata
critica alla luce dell’indicata normativa e non già come sostituto della medesima.

I.a.2 In ogni caso poi detti quesiti soffrivano di intrinseche inadeguatezze strutturali.
I.b- Invero presupposto della censura contenuta nel ricorso è che fosse stata
dimostrata, nei pregressi gradi del giudizio di merito, la sussistenza delle condizioni per
la evizione mentre è un dato incontroverso che la sentenza di primo grado, confermata

MOTIVI DELLA DECISIONE

poi in appello, fece applicazione della risoluzione del contratto e dei suoi effetti
disciplinati dall’art. 1458 cod. civ.; quella poi di appello, prese in esame la
prospettazione difensiva, che insisteva per l’applicazione dell’art. 1479 e 1483 cod. civ.,
per disattenderla , in ragione del fatto che anche il meccanismo latu sensu compensativo

che ha percepito dalla res , di ripetere i medesimi dal venditore della cosa non propria,
presuppone accertata la presenza di frutti civili da restituire a terzi e la sussistenza di
un’azione vittoriosa da parte del terzo , circostanze queste che non si erano verificate
nella fattispecie.

Lb.1 La Corte del merito statuì la inconferenza del richiamo all’art. 1483 cod. civ. non

essendosi verificata la rifusione dei frutti in favore di un terzo rivendicante

Lb.2

Ne consegue che i detti quesiti si ponevano come eccentrici rispetto alla materia

controversa, là dove erano diretti a far esprimere dalla Corte un giudizio di
equiparazione tra evizione totale e presenza di un’ipoteca per valore eccedente la stima
dell’immobile venduto ( primo quesito) e dove non rispettano la specificità della
fattispecie ( in cui non vi era stato il godimento di frutti da restituire a terzi: secondo
quesito) ; restando quindi irrilevante il terzo quesito relativo alle conseguenze della
evizione.
II — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione
delle spese che liquida in euro 3.700,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

che permette al compratore evitto e costretto per ciò stesso a restituire al terzo i frutti

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