Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25252 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25252

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9312-2016 proposto da:

S.D., P.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato ROSA

LANATA’, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO FROSINI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo

studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

S.D. e P.V. propongono ricorso con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 141-2016 con la quale è stato confermato il rigetto della domanda da loro proposta nei confronti di Equitalia Centro s.p.a per sentir dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su di un immobile costituito in fondo patrimoniale.

Resiste Equitalia Centro s.p.a..

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di rigetto del relatore.

Il Collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata ragioni della decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Dalla sentenza impugnata si rileva che S.D. e P.V. hanno proposto domanda per sentir dichiarare la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Centro in data 31 marzo 2008 su di un immobile da loro già costituito in fondo patrimoniale con atto trascritto il 13 febbraio 2006.

La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda sul rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di fondo patrimoniale il criterio identificativo dei debiti per i quali può aver luogo l’esecuzione sui beni del fondo, applicabile anche all’iscrizione di ipotecaria non volontaria, va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione del fatto generatore di essa con bisogni della famiglia.

Avverso questa decisione propongono ricorso S.D. e P.V. con due motivi denunziando violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e violazione dell’art. 2697 c.c.in punto di onere della prova.

2. Il ricorso è inammissibile.

E’ affermazione assolutamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare per intero il libello introduttivo e tutti gli atti successivi. Tale modalità di redazione del ricorso, invero, lungi dal costituire applicazione della disposizione processuale testè richiamata,contraddice la lettera e lo spirito della norma, la quale è preordinata ad agevolare la comprensione della materia del contendere, depurandola – alla luce dell’esposizione dei punti salienti degli scritti difensivi delle parti, dell’esito dei gradi precedenti nonchè del tenore della decisione impugnata – delle questioni non più controverse. (confl.: Cass. civ. 16 marzo 2011, n. 6279Cass. sez. un. 17 luglio 2009, n. 16628).

Infatti i ricorrenti non indicano quale domanda è stata da loro proposta, lo svolgimento e la decisione di primo grado, i motivi di ricorso in appello ed il contenuto della sentenza d’appello al fine di consentire a questa Corte di conoscere le questioni trattate e controverse.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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