Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25252 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26216/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), – incorporante Equitalia Polis Spa, in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio
dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO MAGGI giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2868/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 9/12/2015, depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 9 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da D.P. avverso plurimi avvisi di iscrizione ipotecaria emessi nei suoi confronti.
Propone ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un motivo.
Il proposto motivo è manifestamente fondato, essendo pacifico in fatto che in grado di appello la controversia è stata trattata in pubblica udienza in assenza dell’appellante, che ne aveva fatto richiesta, senza peraltro che alla stessa venisse comunicato ritualmente il relativo avviso di trattazione; essendo peraltro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che tale omissione è causa di nullità della sentenza impugnata (cfr. ex pluribus, Sez. 5, n. 27496 del 2014).
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con rinvio alla CTR della Campania, dovendosi procedere agli accertamenti in fatto indicati dalla ricorrente”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016