Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25251 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21710/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempoie, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G&G SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA, 74, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ANITA FARES, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 14/10/2014 depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Ilaria Anita Fares difensore della controricorrente

che si riporta alla memoria ed insiste per l’accoglimento del

controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro l’Associazione Sportiva dilettantistica G&G Sport, la quale resiste con controricorso illustrato da successive memorie, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 1060/21/15, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito imponibile a carico della contribuente sul presupposto che l’associazione svolgesse una vera e propria attività d’impresa, onde non era alla stessa applicabile il regime fiscale di favore attribuito alle associazioni sportive dilettantistiche.

La CTR, in particolare, rilevava che l’Ufficio non aveva dimostrato i requisiti dell’attività d’impresa e che le sponsorizzazioni e pubblicità effettuate dalla G&G fossero contrarie alle finalità statutarie dell’associazione sportiva.

Secondo il giudice di appello le sponsorizzazioni risultavano invece strumentali all’attività associativa, rendendo possibile la realizzazione di gare sportive, dovendo dunque ritenersi che senza l’intervento degli sponsors l’attività associativa non sarebbe stata concretamente ipotizzabile.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione degli artt. 111, 148 e 149 T.U.I.R., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, art. 2697 c.c., censurando la statuizione della CTR che, invertendo il criterio di ripartizione dell’onere probatorio, ha affermato che l’Agenzia non aveva dimostrato i requisito dell’attività d’impresa, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte in materia, che pone tale onere probatorio in capo alla contribuente.

Il motivo è fondato, con assorbimento dell’ulteriore motivo.

Conviene premettere che nel motivo di ricorso l’Agenzia ha richiamato sia l’art. 111 che gli artt. 148 e 149 T.U.I.R., ferma l’irrilevanza della indicazione della vecchia disposizione del T.U.I.R. in luogo di quella successivamente introdotta, atteso l’univoco riferimento al contenuto della disposizione.

Ciò posto, questa Corte ha costantemente affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, (in materia di IVA) e art. 111 T.U.I.R. a condizione non solo dell’inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 460 cit., art. 5, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse” (Cass. 11456/10).

E’ stato in particolare precisato che, affinchè un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4 e dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse (Cass. 8623/2012).

Non è dunque sufficiente, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame, nè la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni in questione, nè la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica (con eventuale applicazione di diverse disposizioni tributarie specifiche).

Gli enti associativi non godono infatti di uno status di extrafiscalità, che li esenti, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto (v. Cass. 15321/2002 e Cass. 16032/2005).

Ne deriva che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sull’IRPEG, nonchè quella sull’IVA (art. 4 Decreto IVA) è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (Cass. 16032/05; Cass. 22598/06; Cass. 11456/2010; Cass. 8623/2012).

A tali principi non si è conformata la sentenza impugnata, che ha affermato l’onere in capo all’Agenzia di provare la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti dell’attività d’impresa.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese ad altra sezione della CTR del Lazio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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