Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25250 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2103-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA 25 SC. A INT.9, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

LEONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFIO FRANCO AMATO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 988/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

C.S. propone ricorso con un motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9-6-2015 che, rigettando il suo appello principale ed accogliendo l’appello incidentale della società Fondiaria – Sai, ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno dovuto ad uno scontro con un’auto pirata rimasta sconosciuta.

La Fondiaria non ha presentato difese.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte di appello ha ritenuto che il quadro probatorio non consentiva di ritenere che l’incidente era accaduto con le modalità indicate dal ricorrente e in particolare non era stato provato il coinvolgimento di un auto pirata rimasta sconosciuta.

2.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c. insieme al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, ma nella sostanza si richiede un riesame degli accertamenti di merito.

3. Il motivo è inammissibile in quanto in virtù della data della sentenza impugnata il vizio di motivazione può trovare ingresso in sede di legittimità ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 è un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4. Nella specie il ricorrente non indica il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito, e quindi la censura attinge il risultato della valutazione degli elementi istruttori compresa la valutazione dell’attendibilità dei testi.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA