Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25250 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16035-2019 proposto da:

C.M.L., C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati ELENA FORTUNA, SILVIO TRANI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9738/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- C.F. e C.M.L. hanno impugnato gli avvisi di accertamento n. 143/11 e n. 145/11 con i quali il Comune di Forio d’Ischia ha contestato il mancato pagamento dell’ICI anno 2011, deducendo, tra l’altro, la insufficienza della motivazione degli avvisi per la mancanza, nella copia loro notificata, del prospetto della situazione immobiliare. Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Hanno proposto appello i contribuenti e la CTR della Campania, con sentenza depositata in data 13.11.2018, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la conformità tra la copia notificata e l’originale, attestata nella relata di notifica e non impugnata di falso.

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione contribuenti affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e della L. n. 241 del 1990, art. 3. Afferma di avere depositato la copia degli avvisi ricevuta, mancante del prospetto patrimoniale e che ha errato la CTR a ritenere che le dichiarazioni del messo notificatore facciano fede fino a querela di falso della conformità della copia notificata all’originale. Secondo i ricorrenti il principio applicabile alla fattispecie sarebbe quello enunciato da questa Corte nel 1993 secondo il quale in caso di difformità tra originale e copia notificata prevalgono le risultanze dell’atto notificato. Non allegate alle copie notificate i prospetti patrimoniali, l’atto risulta privo di motivazione.

Il motivo è infondato.

La relata di notifica è parzialmente trascritta nella sentenza impugnata, laddove si dà atto che essa attesta che “…copia del presente è stato notificato…” e che in calce all’avviso di accertamento è espressamente indicato che l’atto si compone anche della allegata situazione patrimoniale.

Il giudice d’appello si è quindi regolato in conformità al principio enunciato da questa Corte secondo il quale “A norma del combinato disposto dell’art. 137 c.p.c., comma 2, e art. 148 c.p.c., l’attestazione dell’avvenuta consegna di “copia” dell’atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario in calce all’originale dell’atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all’originale completo, la cui contestazione richiede l’impugnazione tramite querela di falso”(Cass. 1771/2012; Cass. 20660/2011; Cass. 12197/2011).

Il principio invocato dal ricorrente riguarda invece il diverso caso in cui vi siano discordanze accertate tra quanto risulta nella copia notificata (segnatamente in merito alla data) e l’originale ed in tal caso, se si tratta di verificare una decadenza carico del destinatario, prevalgono le risultanze della copia notificata.

Nella specie tuttavia i ricorrenti non deducono che vi siano discordanze tra quanto attestato nella copia notificata e quanto attestato nell’originale, anzi, come sopra si è detto, non trascrivono neppure il contenuto delle relate di notifica limitandosi ad affermare di avere ricevuto un atto incompleto e che le dichiarazioni del messo non fanno fede della conformità della copia all’originale. Così non è perchè le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall’ufficiale giudiziario (Cass. 3433/2008) e il giudice d’appello ha accertato che il messo notificatore ha attestato nella relata di notifica di avere consegnato al destinatario copia dell’atto che a sua volta esplicitamente indicava di essere composto anche dal prospetto della situazione patrimoniale.

Non proposta querela di falso, deve quindi ritenersi corretta la ratio decidendi della CTR che ha escluso potersi dedurre per questa ragione il vizio di motivazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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