Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25250 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25250 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22522/07) proposto da:

contraddittorio disposta
in appello — illegittimità
– conseguenze

OLIVIERI DOMENICO e OLIVIERI GIAN LUIGI, rappresentati e difes’, in virtù di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Sanna e Domenico Leale ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Rosarina Papasodaro, in Roma, Via
Properzio,

n.

27;

– ricorrenti principali –

contro

PRATO ORNELLA e STRUMIA DANIELA, rappresentate e difese, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Mario
Contaldi e Andreina Bianchini ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in
– controricoffenti –

Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63;
e nei confronti di

FRECCIERI LAURA in Strumia, STRUMIA ADRIANA e STRUMIA EUGENIO;

2, o 3t// 3

1

Data pubblicazione: 08/11/2013

- intimati –

nonché
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22650/2007) proposto da:
PRATO ORNELLA e STRUMIA DANIELA, rappresentate e difese, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Mario

Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63; – ricorrenti incidentali contro
OLIVIERI DOMENICO e OLIVIERI GIAN LUIGI, rappresentati e difesi, in virtù di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Sanna e Domenico Leale ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Rosarina Papasodaro, in Roma, Via
Properzio,

n.

27;

– ricorrenti principali –

e nei confronti di

FRECCIERI LAURA in Strumia, STRUMIA ADRIANA e STRUMIA EUGENIO;
– intimati —

Avverso la sentenza n. 627/06 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 10 giugno
2006 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 ottobre 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 1° agosto 1992, le sigg.re Strumia Daniela e Prato
Ornella convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, il sig. Olivieri Domenico
perché fosse condannato al rilascio dell’immobile sito in Corso Europa n. 1 del Comune di
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Contaldi e Andreina Bianchini ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in

Loano, al piano terra del Palazzo Perlina, sul presupposto che risultasse occupato sine

titulo; le attrici chiedevano, altresì, il pagamento di una congrua indennità di occupazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto Olivieri Domenico e interveniva volontariamente in
causa il fratello Olivieri Gian Luigi, quale interveniente adesivo, allo scopo di integrare il
necessario contraddittorio, assumendo che il detto immobile era loro pervenuto iure

subentrati in forza di successione, chiedevano, altresì, che fosse integrato il contraddittorio
nei confronti degli altri coeredi e/o legatari dell’eredità, ovvero, in particolare, nei confronti
di Maria Murialdo ved. Prato, erede di Aldo Prato, unitamente all’attrice Ornella Prato, e
nei riguardi di Riccardo Strumia e Luigia Murialdo, eredi, oltre all’altra co-attrice Daniela
Strumia, di Eugenio Strumia.
Chiedevano, in ogni caso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Curatele
dell’eredità beneficiata dei defunti Aldo Prato ed Eugenio Strumia, evidenziando che le
attrici erano decadute dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Quanto al merito, il convenuto ed il terzo interventore chiedevano, in via riconvenzionale
principale, che fosse dichiarato il diritto di proprietà sull’immobile in questione, mediante
sentenza dichiarativa dell’avvenuto trasferimento, con la scrittura privata del 13 aprile
1966 proveniente da Aldo Prato, della proprietà del bene in capo agli stessi, e, in via
riconvenzionale subordinata, che fosse dichiarato lo stesso diritto per aver acquistato
detta proprietà per usucapione.
Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi e delle Curatele che, però,
rimanevano contumaci (mentre veniva respinta l’istanza di integrazione nei confronti di
Luigia Murialdo, ved. Strumia, e Maria Murialdo, ved. Prato), con sentenza non definitiva
n. 1408/2000, l’adito Tribunale di Savona respingeva la domanda attorea, essendo
rimasto accertato che la metà delle proprietà dell’immobile in questione era stata trasferita
al convenuto ed al terzo interventore; dichiarava che una quota pari alla metà del locale di
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hereditatis. Costoro, oltre a rivendicare i titoli di proprietà e/o di possesso nei quali erano

sgombero era di proprietà di Daniela Strumia e per l’altra metà di Domenico Olivieri e di
Gian Luigi Olivieri.
Con separata ordinanza lo stesso Tribunale disponeva, invece, una c.t.u. al fine di
accertare l’indennità di occupazione per gli ultimi cinque anni relativa all’immobile.
Con sentenza n. 1168/2002, il medesimo Tribunale condannava entrambi gli Olivieri al

nonché dell’indennità relativa all’occupazione successiva a quella del giugno 2001, oltre
interessi; compensava le spese di lite.
Interposto appello da parte di Olivieri Domenico e Olivieri Gian Luigi, nella costituzione
delle sole appellate Prato Ornella e Strumia Daniela (le quali instavano per la reiezione del
gravame), la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 627/’07 (depositata il 10 giugno
2007 e non notificata), in accoglimento del primo motivo di appello e dichiarati assorbiti gli
altri, in riforma delle due impugnate sentenze, dichiarava che, nel giudizio di primo grado,
il giudice adito avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
Murialdo Maria ved. Prato e di Murialdo Luigia ved. Strumia, rimettendo, per l’effetto, la
causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.; condannava le appellate a
rifondere agli appellanti le spese processuali del secondo grado.
La Corte territoriale, a sostegno della sua decisione, riteneva che l’integrazione del
contraddittorio nei confronti delle due vedove fosse necessaria, essendo esse
usufruttuarie ex lege pro quota dei beni ereditari e, conseguentemente, titolari di un diritto
reale di godimento sui beni ereditari.
Avverso la sentenza di secondo grado Olivieri Domenico e Olivieri Gian Luigi hanno
proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
Prato Ornella e Strumia Daniela hanno resistito con controricorso, formulando, altresì,
ricorso incidentale, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.
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pagamento, in favore delle due attrici, della somma di euro 1458,57, oltre interessi,

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo formulato i ricorrenti principali hanno denunciato la supposta

violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza,
il tutto in relazione all’ad. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., formulando, ex ad. 366 bis c.p.c. (ratione
temporis applicabile alla fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 10

l’obbligo di provvedere sulle spese di lite ex artt. 91 ss. c.p.c., relative non solo al secondo
grado di giudizio, ma anche al primo, anche nell’ipotesi in cui dichiari che in primo grado
doveva essere integrato il contraddittorio e dunque anche quando rimette la causa al
primo giudice ex art. 354, co. 1, c.p.c., dovendo, in difetto, la sentenza essere, in punto di
spese di primo grado, considerata nulla per omessa pronuncia. Dica la Suprema Corte se
il giudice d’appello, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle
parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al
primo giudice, provvede alla liquidazione delle spese di lite ex artt. 91 ss. c.p.c.. relative al
primo grado di giudizio, anche nell’ipotesi in cui dichiari che in primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio e, dunque, anche quando rimette la causa al primo giudice ex
art. 354, co. 1, c.p.c., dovendo, in difetto, la sentenza essere, in punto spese di primo
grado, considerata nulla per omessa pronuncia”.

2. Con il primo motivo le ricorrenti incidentali hanno prospettato la violazione e falsa
applicazione degli artt. 102 e 784 c.p.c. nonché dell’ad. 1100 c.c., in relazione all’ad. 360
n. 3 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se nell’azione
di restituzione promossa da coeredi per il rilascio del bene in comunione, non è
necessaria l’integrazione del contraddittorio con gli usufruttuari ex lege, poiché l’art. 784
c.p.c. prevede che tutti i contitolari siano litisconsorzi necessari solo nel processo di
divisione”.

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giugno 2007), i seguenti quesiti di diritto: “dica la Suprema Corte se il giudice d’appello ha

3. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali hanno dedotto la violazione e falsa
applicazione dell’art. 106 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ponendo il seguente
quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se l’integrazione del contraddittorio richiesta ex

art. 106 c.p.c. ad istanza di parte, è rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del
giudice di merito, sicché l’esercizio del relativo potere non può formare oggetto di

legittimità”.
4. Rileva, innanzitutto, il collegio che i due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335
c.p.c., siccome relativi all’impugnazione della stessa sentenza.
5. Osserva, altresì, il collegio che, alla stregua dell’oggetto delle censure proposte con i
due ricorsi, si prospetta preliminare — sul piano logico-giuridico – esaminare il primo motivo
del ricorso incidentale attinente alla regolarità del contraddittorio nel giudizio di appello (a
cui è, peraltro, correlata la seconda doglianza della stessa impugnazione incidentale),
perché quello dedotto con il ricorso principale riguarda la questione accessoria e
dipendente della disciplina delle spese come regolata all’esito dello stesso giudizio di
secondo grado.
Ciò posto, ritiene il collegio che il primo motivo del suddetto ricorso incidentale è fondato e
deve, pertanto, essere accolto per le ragioni che seguono.
La Corte di appello di Genova, nella motivazione della sentenza impugnata, ha rilevato
che, nella fattispecie, pur essendo stata proposta legittimamente una domanda principale
di restituzione dell’immobile senza titolo, in conseguenza della domanda riconvenzionale
di rivendicazione o di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile
dedotto in controversia, come formulata dal convenuto e dal terzo interventore, si sarebbe
dovuto ritenere che era indispensabile estendere il contraddittorio, fin dal primo grado, nei
confronti delle sigg. Murialdo Maria (ved. Prato) e di Murialdo Luigia (ved. Strumia), che,

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impugnazione, né tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di

in quanto usufruttuarie “ex lege” (e, quindi, titolari di un diritto reale di godimento sui beni
ereditari), rivestivano la qualifica di litisconsorti necessari.
Tale ricostruzione della vicenda processuale e la conseguente conclusione adottata dalla
Corte territoriale sono erronee.
A tal proposito, occorre osservare che, secondo la concorde giurisprudenza di questa

2009 e Cass. n. 26003 del 2010), in tema di difesa della proprietà, l’azione di
rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del
recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la
prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone
in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il
possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura
personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve,
pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi,
può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del
successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ah
origine” di qualsiasi titolo.
Sulla base di tale presupposto è stato precisato che, nella suddetta seconda ipotesi, la
difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione,
non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti,
atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla
pretesa dedotta, e, per altro verso, la semplice contestazione del convenuto (anche
nella forma della proposizione di eventuale domanda riconvenzionale) non
costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione dell’azione (oltre che

dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli — con stravolgimento della
difesa predisposta in relazione alla diversa azione dedotta successivamente in giudizio,
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Corte (cfr., ad es., Cass. n. 13605 del 2000; Cass. n. 4416 del 2007; Cass. n. 1929 del

una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe
tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta).
Orbene, il giudice di appello, violando tale principio, ha erroneamente ritenuto che, nella
specie, proprio in dipendenza dell’avvenuta trasformazione dell’azione da personale in
reale per effetto della formulata domanda riconvenzionale, si rendesse necessario

disponendo illegittimamente la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi
dell’art. 354, comma 1, del codice di rito civile.
Conservando, pertanto, l’azione proposta natura personale, andava esclusa la
sussistenza delle condizioni per ritenere necessaria l’integrazione del contraddittorio nei
riguardi delle due usufruttuarie “ex lege”. Oltretutto, secondo la pacifica giurisprudenza di
questa Corte, solo nel giudizio di scioglimento di comunione ereditaria l’art. 784 c.p.c.
prevede espressamente che tutti i contitolari debbano rivestire la qualità di litisconsorti
necessari, rilevandosi, peraltro, che, nell’ipotesi in cui i beni siano gravati da usufrutto,
l’usufruttuario sarebbe litisconsorte necessario solo ove di tratti di comunione ereditaria (e
non negoziale) e rivesta anch’egli la qualifica di erede e non semplicemente quella di
legatario (cfr. Cass. n. 7785 del 2001). Del resto, sotto un profilo ancor più generale (per
l’eventualità in cui l’azione concretamente dedotta in giudizio si fosse dovuta qualificare
come domanda riconducibile a quella prevista dall’art. 948 c.c., il che è comunque da
escludere), si deve ricordare che — per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass.
n. 10739 del 2001; Cass. n. 6697 del 2002 e, da ultimo, Cass. n. 685 del 2011, ord.) l’azione di rivendicazione non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei
confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla
cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall’attore, poiché in tal
caso l’unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio,

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integrare il contraddittorio anche nei confronti delle due suddette usufruttuarie, così

non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo,
invece, essere considerata “inutiliter data”.
6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, deve pervenirsi
all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, il quale comporta, per
consequenzialità logico-giuridica, l’assorbimento sia dell’altra doglianza formulata con la

fondamento del ricorso principale. A tale pronuncia consegue la cassazione con rinvio alla
stessa Corte di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, dovendosi ritenere
che, qualora il giudice di appello abbia illegittimamente rimesso al giudice di primo
grado la causa per omessa integrazione del contraddittorio e la Corte di cassazione
rilevi detto errore commesso da parte del giudice di secondo grado, è necessario
che la Corte di legittimità rinvii la causa al medesimo giudice di appello (in tal senso
realizzandosi un rinvio di tipo restitutorio: per degli esempi, in proposito, cfr. Cass. n.
7436 del 1996 e Cass. n. 17780 del 2003), che dovrà ritenersi investito non del mero
compito di rinnovare la fase decisoria, bensì del potere-dovere di riesaminare il
merito della causa, nell’ambito di un giudizio nel quale le parti, salvi i limiti
dell’impugnazione a suo tempo proposta, hanno la facoltà di svolgere tutte le difese
e le argomentazioni adeguate che risultino compatibili con il rito di secondo grado
(ovvero formulabili ammissibilmente in sede di gravame).
Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese della presente
fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il
secondo motivo dello stesso ricorso incidentale nonché il motivo proposto con il ricorso
principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova.
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stessa impugnazione incidentale che della censura prospettata con il motivo dedotto a

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 3 ottobre 2013.

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