Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25250 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21612/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 19/09/2013,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro M.G., il quale resiste con controricorso, illustrato da successive memorie, avverso la sentenza della CTR della Sardegna – sez. stacc. di Sassari – n. 238/8/14, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento per Irpef relativa agli anni 2003, 2004 e 2005 per inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la non applicabilità di detta norma e del temine dilatorio ivi previsto alle c.d. “verifiche a tavolino”, quale quella in esame.

Il motivo è fondato, con assorbimento dell’ulteriore motivo.

Ed invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. Ss.Uu. 24823/2015)

Di conseguenza, le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ed in particolare il rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non venendo in rilievo nel caso di attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nella sede o nei locali dell’impresa, bensì sulla base di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e della documentazione prodotta dallo stesso contribuente al fine di fornire chiarimenti e precisazioni in ordine alle risultanze delle movimentazioni bancarie.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Sardegna.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Sardegna – sez. stacc. di Sassari – che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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