Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2525 del 05/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2525 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Fanciulli Lucia
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
74/2011/5
depositata il 6/7/2011
;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Fanciulli Lucia
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Grosseto n. 6/1/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R5N1000782/2002 per irpef 1997. La CTR affermava la nullità dell’avviso di accertamento in quanto emesso 10 gg. dopo la consegna del
processo verbale di constatazione e privo delle ragioni di urgenza.
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23104/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 05/02/2014
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
nullità dell’atto.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n.
18184 del 29/07/2013) secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto
a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per
sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione,
deve essere provata dall’ufficio. Tale urgenza — spirare dei termini decadenziali- nel caso di
specie risulta dedotta dall’Ufficio.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Toscana.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, 23/1/2014
dott.
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 12 L. 212/2000 laddove la CTR ha affermato la