Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2525 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18634-2019 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

CATANZARO n. 9 presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

PIETROBON;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PEDEROBBA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, alla via A. GRAMSCI n. 14, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRAZIANO FORLIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2573/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle.

osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.R. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, il Comune di Pederobba, esponendo che la moglie, alla guida dell’autovettura di sua proprietà, aveva percorso una strada comunale il cui fondo era dissestato da una profonda buca, con conseguenti gravi danni all’autovettura, che non era più potuta ripartire dopo essere incorsa nell’avvallamento.

Il Giudice di pace di Treviso rigettò la domanda.

Tribunale di Treviso, in funzione di giudice d’appello, con sentenza n. 2573 del 17/12/2018, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre P.R., quale proprietario dell’auto, con atto affidato a due motivi di ricorso, e precisamente per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. il primo mezzo e dell’art. 2051 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1, il secondo motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Pederobba.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge.

L’opinamento di entrambi i giudici di merito è stato nel senso che la strada comunale di Pederobba era adibita, notoriamente, ad uso di mezzi agricoli e l’incidente era avvenuto dopo circa duecento metri di percorrenza da parte dell’autovettura condotta da P.T., con la conseguenza che il grado di prudenza della conduttrice dell’autovettura non era adeguata, atteso che la strada risultava essere dissestata e, quindi, sarebbe stata opportuna una particolare prudenza nel percorrerla

I due motivi all’esame non censurano adeguatamente la motivazione della sentenza d’appello impugnata, che è, peraltro, coerente con l’orientamento in materia di questa Corte (oramai risalente e del quale non constano significative evoluzioni, sì veda Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 – 01): “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle)”.

I motivi di ricorso, sebbene formulati con riferimento al parametro della violazione e (o) falsa applicazione, di norme di diritto, tendono ad una rivalutazione dell’apprezzamento giudiziale che, viceversa, è coerente con la l’interpretazione di legittimità dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c., comma 1.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’ente pubblico, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pali a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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