Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25249 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/10/2017),  n. 25249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28186-2015 proposto da:

D.D., V.A.M., D.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA GRAZIANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ELENA LABONIA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RIETI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, LLOYD’S, in persona della dott.ssa

A.N. quale procuratore speciale del Rappresentante Generale

per l’Italia, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OFANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA ANTEZZA, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO LAURENTI;

– controricorrenti –

contro

AN.VI.;

– intimato –

Nonchè da:

AN.VI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI, 158, presso lo studio dell’avvocato FABIO PINCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMPAGNIA LLOYD’S OF LONDON, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RIETI,

D.D., D.M., V.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6223/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

An.Vi. propose appello avverso la sentenza n. 184/06 del Tribunale di Rieti, con la quale era stato condannato, in solido con la ASL di Rieti, al risarcimento dei danni in favore di V.A.M., D.D., D.M., familiari di D.T., deceduto, secondo il Giudice del primo grado, per errori commessi nella diagnosi e nella prestazione delle conseguenti cure da parte dell’appellante, medico in servizio presso l’ospedale di Rieti dove D.T. si era presentato in data 4 marzo 2001 per un gonfiore alla gamba destra.

Si costituirono i familiari del D. chiedendo il rigetto dell’appello nonchè darsi atto della definitività della sentenza di primo grado nei confronti della ASL.

Si costituirono pure la ASL di Rieti e LLOYD’S OF LONDON proponendo appello incidentale con cui chiesero l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità della domanda per tardivo deposito del fascicolo di parte nel giudizio di primo grado e, comunque, il rigetto nel merito della stessa, avendo il medico operato in conformità alle regole dell’arte e non sussistendo alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e la morte del D..

Venne disposta una nuova c.t.u. con conferimento dell’incarico ad un collegio peritale.

La Corte di appello, con sentenza depositata il 13 ottobre 2014, ritenne che, trattandosi di cause scindibili, ben potevano la ASL e la sua compagnia assicuratrice proporre appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.; reputò destituito di fondamento il motivo dell’appello incidentale della ASL relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità per mancato deposito del fascicolo di parte nei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. e fondati l’appello principale e quello incidentale in relazione all’insussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il successivo decesso del D..

La Corte territoriale pertanto, in accoglimento dell’appello principale di An.Vi. e degli appelli incidentali della ASL di Rieti e di LLOYD’S OF LONDON e in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria proposta e compensò le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito V.A.M., D.D., D.M. hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito con un unico controricorso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti e Lloyd’s.

An.Vi. ha resistito con distinto controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1228,2043 e 2049 c.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia illegittimamente deciso di disporre una nuova c.t.u. (collegiale) senza fornire alcuna giustificazione e senza tener conto: 1) della mancata allegazione di fatti patologici ulteriori rispetto a quelli già esaminati nella precedente c.t.u., 2) della formulazione dell’atto di appello in termini di mera riproposizione delle note tecniche di parte già esaminate dal precedente C.T.U. e dal Tribunale, 3) della valutazione delle conclusioni della precedente consulenza operata con la sentenza di primo grado. Sostengono, altresì, i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe illogica e viziata in quanto fondata unicamente sulle risultanze della c.t.u. disposta in appello, altrettanto illogica e viziata, ed assumono che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni per cui ha escluso la fondatezza delle conclusioni cui era pervenuto il primo C.T.U. cui, invece, motivatamente aveva aderito il Tribunale, nè al riguardo sarebbero sufficienti le sintetiche giustificazioni della operata adesione alla seconda c.t.u..

2.1. Il motivo all’esame va disatteso.

2.2. Ed invero lo stesso risulta infondato nella parte in cui si lamenta che sia stata disposta in appello una ulteriore c.t.u., atteso che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità (Cass. 1/03/2007, n. 4853).

Inoltre, la Corte territoriale ha, sia pure sinteticamente (v. p. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivato le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della seconda c.t.u., così attenendosi al principio già affermato da questa Corte e secondo cui, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi (e quindi, anche allorchè, come nel caso all’esame, venga disposta una nuova – rispetto a quella eseguita in prime cure – consulenza tecnica d’ufficio), il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. 30/10/2009, n. 23063).

2.3. A quanto precede deve aggiungersi che il motivo in scrutinio presenta pure profili di inammissibilità, tendendo comunque ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

3. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

4. Dal rigetto del ricorso principale resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato dall’ An..

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità anche alla luce del diverso esito della lite nei due gradi di merito, evidenziandosi che trattasi di processo iniziato prima dell’anno 2006.

6. Tenuto conto dell’esito del giudizio, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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