Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25249 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15506-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4871/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- T.E. ha impugnato sei cartelle esattoriali relative all’IRPEF degli anni 1995 e 2001 nonchè ad imposta di registro 2001, tramite impugnazione dell’estratto di ruolo deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza del credito tributario; l’Agenzia delle entrate riscossione ha parzialmente riconosciuto (con comunicazione stragiudiziale) la fondatezza delle istanze con riferimento a due cartelle, non costituendosi in giudizio. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 13 novembre 2018 ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto conferendo mandato a un avvocato del libero foro in assenza di delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2 sexies e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8. Deduce l’Agenzia che le norme in questione non escludono del tutto la difesa affidata al libero foro e che ciò è possibile anche senza una preventiva delibera da sottoporre agli organi di vigilanza sulla base di specifici criteri definiti in atti di carattere generale rispetto delle previsioni del codice degli appalti. Con il secondo motivo si lamenta, in subordine, la violazione dell’art. 182 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 perchè la CTR avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare la difesa tecnica. La CTR, invece, ha dichiarato i ammissibile l’appello perchè ha conferito procura a un difensore del libero foro in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12 in mancanza di apposita motivata da sottoporre agli organi di vigilanza.

Il motivo primo è fondato.

Si applicano qui i principi enunciati sezioni unite di questa Corte con sentenza del 19.11.2019 n. 30008, che così possono riassumersi per quanto di interesse nel caso di specie: l’Agenzia riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. citato, art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi; quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

L’Avvocatura di Stato osserva che nella fattispecie non si verte in uno di quei casi che secondo quinato disposto dalla Convenzione tra Agenzia e Avvocatura al punto 3.4.1. sono riservati al patrocinio della Avvocatura. E invero il par 3.4.2. della suddetta Convenzione dispone: l’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

In conclusione, nel caso in esame, l’A.d.E.R. poteva proporre appello con avvocato del libero foro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito.

Il secondo motivo è assorbito.

Ne consegue il accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA