Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25249 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 25249 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ADDONA ANTONIO (C.F.: DDN NTN 46H04 B541M) e CIFALDI GIUSEPPINA (C.F.:
CFL GPP 48L59 B541Z), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al
ricorso, dall’Avv. Michele D’Occhio ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Morin, n.
45, presso lo studio dell’Avv. Michele Arditi di Castalvetere;

ricorrenti

contro
MANCINI ANGELO (C.F.: MNC NGL 41E21 B541K) e MANCINI MARIA (C.F.: MNC MRA
38P55 B541G), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del
controricorso, dall’Avv. Pasquale Tarricone ed elettivamente domiciliati in Roma, alla v.
Ottaviano, n. 66, presso lo studio dell’Avv. Antonio Barile;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1448 del 2005,
ì

depositata 11 12 maggio 2005 (e non notificata).

OA i

2, 025/ 1)

1

Data pubblicazione: 08/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentiti l’Avv. Michele D’Occhio, per i ricorrenti, e l’Avv. Giuseppe Sauchella (per
delega) nell’interesse dei contro ricorrenti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale doti.

ricorso e, in via subordinata, per la sua inammissibilità.
Rilevato che i sigg. D’Addona Antonio e Cifaldi Giuseppina hanno proposto
ricorso, nei confronti di Mancini Angelo e Mancini Maria, avverso la sentenza della Corte di
appello di Napoli n. 1448 del 2005 (depositata il 12 maggio 2005) e che i predetti intimati si
sono ritualmente costituiti con controricorso;
considerato che il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 19095 del 2012, aveva
disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Morelli Pasquale, assegnando il
termine di novanta giorni (dalla comunicazione della stessa ordinanza) per il conseguente
adempimento;
verificato che, malgrado la ritualità e la tempestività degli adempimenti di
cancelleria, quest’ultima ha attestato — in data 23 aprile 2013 — che la parte interessata
non aveva provveduto al tempestivo assolvimento dell’ordinanza integrazione del
contraddittorio disposta con la suddetta ordinanza, ragion per cui il P.G. in sede aveva
instato, con richiesta del 16 maggio 2013, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
constatato che, alla stregua degli atti processuali, risulta che il difensore dei
ricorrenti ha depositato in cancelleria, solo in data 13 settembre 2013, atto di integrazione
del contraddittorio, con il quale, sul presupposto del sopravvenuto decesso del sig. Morelli
Pasquale, ha chiesto di essere rimesso in termini per il completamento dell’integrazione
del contraddittorio nei confronti degli eredi del menzionato litisconsorte, con la
concessione di un nuovo termine per la rinotificazione;
2

Carmelo Sgroi, che ha concluso, in via principale, per la declaratoria di improcedibilità del

ritenuto che — secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass., S.U., n. 3820 del 2005, ord.; Cass. n. 24218 del 2009 e, da ultimo, Cass. n.
12849 del 2013, ord.) – qualora nel giudizio di legittimità sia stata ordinata
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371- bis c.p.c., il deposito dell’atto
di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del

l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso in Cassazione, restando del tutto
irrilevante un tardivo deposito dell’atto integrativo;

considerato, perciò, che, in virtù dell’intervento di tale decadenza processuale, non
si prospetta ammissibile la formulata istanza di rimessione in termini (“ratione temporis”
riferibile al precedente testo dell’art. 184 bis c.p.c.), poiché, per l’appunto,

la

sopravvenuta causa di improcedibilità del ricorso impedisce la stessa proposizione
della predetta istanza, che, invero, presuppone, in ogni caso, il tempestivo deposito
dell’atto integrativo del contraddittorio (che non sia stato possibile notificare a tutti i
litisconsorti per cause non imputabili alla parte onerata) a cui correlare l’istanza stessa
(cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 14627 del 2010 e Cass. n. 22245 del 2010, o.i.);

ritenuto che, in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi
dell’art. 371 bis c.p.c., con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in via fra
loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale,
al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dei controricorrenti con
vincolo solidale, in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori nella misura e sulle voci come per legge.

3

termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte

Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2013.

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