Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25249 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21573/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PUBLILINE MODA & PROMOZIONE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALBERTO CORTI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 567/W2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 15/01/2015, depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Publiline Moda & Promozione srl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 567/22/15, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata annullata la ripresa a tassazione dei costi sostenuti dalla contribuente in relazione ad operazioni inesistenti, affermando la deducibilità dei costi suddetti ai sensi del D.L. n. 6 del 2012, art. 8, che ha modificato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come sostituito dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. nella L. n. 44 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la CTR aveva erroneamente affermato la deducibilità dei costi nella fattispecie in esame, avente ad oggetto operazioni “oggettivamente inesistenti”, laddove la disposizione citata riguardava le sole operazioni “soggettivamente inesistenti”.

Il motivo è fondato.

La CTR ha infatti fatto apoditticamente affermato la deducibilità dei costi in tema di “frodi carosello”, caratterizzate da una catena di passaggi, con fatturazioni per operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti, nonchè interposizioni strumentali di “società c.d filtro”, laddove secondo il consolidato orientamento di questa Corte la suddetta deducibilità dei costi, ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come sostituito dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. nella L. n. 44 del 2012, si applica alle sole operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. 10167/2012).

In particolare, in tema di imposte sui redditi, è stato precisato che, a norma della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , art. 8, comma 1 (convertito con la L. 26 aprile 2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi alle sole operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Cass. 24426/2013).

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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