Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25248 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/10/2017),  n. 25248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7130-2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO FALCONE;

– ricorrente –

contro

GENERALI INA ASSITALIA ASS.NI SPA; R.L.M.;

PASSALACQUA MARMI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1402/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

T.A. propone ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 4 dicembre 2015, che in relazione ad un incidente stradale occorso fra il ricorrente e R.L.M., la Passalacqua Marmi Srl, rispettivamente conducente e proprietaria di un furgone assicurato con la società Generali Ina Assitalia, ha confermato la sentenza di primo grado sia in relazione alla misura del 20% del concorso di T.A. nella produzione dell’incidente, sia in relazione all’entità dei danni.

Gli intimati non hanno presentato difese.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore.

Il collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente censura la violazione dell’art. 2054 c.c. deducendo che dalle prove raccolte in primo grado emerge la esclusiva responsabilità del conducente del furgone e che il riconoscimento del concorso di colpa del T. mancava dei presupposti di fatto idonei a giustificare la decisione.

2.Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto il concorso di colpa del T. sul rilievo che egli non aveva provato di aver fatto alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare la collisione o comunque per minimizzare per quanto possibile l’impatto e per non essersi avveduto per tempo della manovra irregolare compiuta dal furgone. Il ricorrente solo formalmente denunzia la violazione di norme di legge, mentre nella sostanza censura gli accertamenti dei giudici di merito in ordine all’efficienza causale delle condotte dei due veicoli nel verificarsi dell’incidente ed alla percentuale del concorso dei due conducenti, accertamenti non più rivalutabili in sede di legittimità.

In ordine alla dedotta violazione dell’art. 2054 c.c. il ricorrente non indica in concreto in che cosa si sia concretizzata tale violazione,denunziando che tale art. aveva assunto l’impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti, con conseguenza della mancanza dei presupposti di fatto per affermare il concorso causale presunto della vittima.

Dall’esposizione del motivo emerge chiaramente che la censura si rivolge agli accertamenti in fatto che hanno determinato la statuizione del concorso di colpa.

3.Si ricorda che in virtù della data di pubblicazione della sentenza si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

4.Nella specie il ricorrente non indica il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito nell’accertamento della responsabilità del sinistro e quindi la censura attinge il risultato della valutazione degli elementi istruttori, il cui esame non è stato omesso dalla Corte di merito, estendendosi la motivazione all’esame delle risultanze probatorie.

Nulla spese stante l’assenza degli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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