Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25248 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15120-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ALTA DI S.A. E C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1542/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 02/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.-. La s.nc. ALTA ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009 con i quali è stato ritenuto non deducibile il compenso per l’amministratore unico per mancanza di preventiva delibera, ed altresì non deducibili taluni costi (ristornati, alberghi) per difetto di inerenza. La società ha dedotto che, poichè negli anni in questione era costituita in forma di s.r.l. unipersonale, non erano necessari particolari formalità per la erogazione del compenso. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado, con riguardo alla deducibilità del compenso per l’amministratore. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR del Piemonte con sentenza depositata in data 2 ottobre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che poichè l’art. 2487 c.c. dopo la riforma del diritto societario in vigore del 1 gennaio 2004 (e quindi applicabile ratione temporis) non richiama più l’art. 2389 c.c. non è più necessario che -per le s.r.l. – il compenso sia preventivamente deliberato dalla assemblea ai fini della deducibilità.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituito il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
3.- Preliminarmente si osserva che il controricorso è stato spedito con due raccomandate ex art. 149 c.p.c. in data 13 maggio 2019 (sia alla società che al procuratore costituito Dott. M.G.G.) ma l’Avvocatura e ha depositato solo il c.d. elenco cronologico delle consegne all’UNEP e non anche le cartoline di ricevimento. Non è quindi provato il perfezionamento della notifica e in tal caso – mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato- il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. 18361/2018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020