Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25248 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20878/2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3699/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/06/2014, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

G.P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, costituitasi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 3699/7/15, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, sono stati riconosciuti come dovuti gli interessi richiesti e disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

La CTR, in particolare, per quanto qui ancora interessa, premessa la sussistenza di un potere giudiziale discrezionale di compensare le spese indipendentemente dalla soccombenza, salvo che la decisione sia accompagnata da ragioni palesemente illogiche, riteneva che nel caso di specie, in considerazione della materia del contendere, della giurisprudenza oscillante in materia, valutato l’esito della controversia e rilevato altresì che il pagamento effettuato non derivava da alcuna indebita richiesta effettuata dall’Ufficio, ma da un mero errore del contribuente, sussistessero valide ed adeguati motivi di compensazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15 e art. 92 c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è inammissibile in quanto, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, sul capo relativo alla regolazione delle spese di lite, vizio non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che, in forza del generale principio, di cui all’art. 91 c.p.c., in forza del quale le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, la compensazione ex art. 92 c.p.c., comma 2, deve costituire l’eccezione, ravvisabile solo in caso di soccombenza reciproca o quando concorrano altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. Lamenta pertanto che i motivi indicati nell’impugnata sentenza non presentino i caratteri di gravità ed eccezionalità richiesti dalla norma in esame.

Il motivo è fondato.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 11217/16); esse inoltre non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 11222/16).

Orbene, nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione di un silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia, con maggiorazione di interessi ex art. 1282 c.c., domanda interamente accolta in ambedue i gradi di giudizio, a parte il generico richiamo alla “giurisprudenza oscillante in materia” ed all'”esito della controversia” l’unica circostanza specificamente indicata nella sentenza impugnata, vale a dire il fatto che il silenzio-rifiuto dell’Agenzia si sia formato in relazione ad un originario errore del contribuente, non appare idoneo a giustificare la statuizione di compensazione delle spese, a fronte del comportamento inerziale dell’Amministrazione, che ha determinato l’iniziativa del contribuente – il quale ha dovuto agire in giudizio per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate – e del successivo comportamento processuale dell’Agenzia, che ha resistito sia in primo grado, che in appello.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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