Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25247 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26242-2009 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato

COLOMBINI DAVID, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARABESQUE DI R MANTOVANI & C S.A.S. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

ARABESQUE DI R. MANTOVANI & C S.A.S. (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTO ENRICO

giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

G.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 384/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/04/2009 R.G.N. 1068/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato ANSELMO CARLEVARO per delega;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7 aprile 2009 la Corte di appello di Genova, accogliendo appello principale Arabesque sas di Mantovani & c. ha revocato il decreto ingiuntivo con il quale G.L. era stato condannato a pagare la somma di L. 76.092.375 per canoni, interessi e rivalutazione relativi alla azienda affittata da Arabesque alla s.a.s. Baia dei Saraceni, avendo egli garantito quale fideiussore le obbligazioni contratte da questa ultima, della quale era stato dichiarato il fallimento. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, secondo la Corte territoriale la dichiarazione rilasciata dal G. nel verbale di udienza prefallimentare del 4 luglio 2000 non dava adito ad alcun dubbio in ordine alla sussistenza di una fideiussione rilasciata in favore della Baia dei Saraceni. Riformando la decisione del Tribunale, la Corte di appello condannava il G. al pagamento della medesima somma, indicata nel decreto ingiuntivo, con la precisazione che il decorso degli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo doveva essere sospeso a far data dalla dichiarazione di fallimento. Rilevavano i giudici di appello che le firme apposte dal G. stavano chiaramente ad indicare che egli si era reso garante nei confronti del legale rappresentante della Arabesque nel caso in cui la società Baia dei Saraceni fosse risultata insolvente nei pagamenti del canone di affitto di azienda.

La eccezione di decadenza sollevata dal G. era infondata (ex art. 1957 c.c.) poichè il termine di sei mesi entro i quali il creditore è tenuto a effettuare la richiesta riguarda il debitore principale e non il fideiussore. Nel caso si specie, Arabesque si era attivata tempestivamente nei confronti di Baia dei Saraceni.

Quanto alla eccezione di estinzione della fideiussione (art. 1955 c.c.) per avere Arabesque determinato con la sua condotta un pregiudizio alla sua posizione, la stessa era manifestamente infondata, poichè – nel caso di specie Arabesque si era limitata ad esercitare un suo diritto, quale è quello del creditore di richiedere il fallimento del debitore insolvente.

La eccezione di compensazione, infine, era del tutto incomprensibile poichè non era dato comprendere per quale ragione l’impossessamento di beni della azienda da parte della Baia dei Saraceni avrebbe dovuto comportare l’insorgenza di un credito per il G.. Nè era chiara la natura dell’ulteriore creduti di L. 910.000 eccepito in compensazione.

Avverso tale decisione ricorre il G. con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Arabesque, la quale propone a sua volta ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima decisione.

Il ricorso principale contiene due motivi.

Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 229 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla asserita sottoscrizione da parte del G. del verbale di udienza prefallimentare del luglio 2000. In ogni caso, le dichiarazioni rese dal G. nel corso di tale udienza non avevano contenuto confessorio in ordine alla assunzione di una garanzia fideiussoria da parte sua.

Con il secondo motivo di deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. nonchè insufficienza, contraddittorietà e omissione di motivazione in ordine alla asserita esistenza di una fideiussione invocata da Arabesque.

Nella sentenza impugnata mancava qualsiasi indicazione degli estremi degli indizi gravi precisi e concordanti, relativamente alla assunzione della garanzia fideiussoria.

Il giudice fallimentare aveva accennato alla possibile figura di garante assunta dal G., ma tale posizione era stata espressamente esclusa dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, nella decisione riformata dalla Corte genovese.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono del tutto infondati.

La Corte territoriale, dopo aver osservato che le dichiarazioni rese dal G. avevano un evidente valore confessorio in ordine alla volontà di firmare il contratto di locazione per garantire il pagamento “ove la Baia dei Saraceni s.a.s. fosse risultata insolvente nei pagamenti dei canoni di locazione” ha aggiunto – con autonoma “ratio decidendi” – che anche a prescindere da tale rilievo, vi erano numerose circostanze che unitamente considerate consentivano di ritenere provato la esistenza della fideiussione invocata dalla locatrice.

Le circostanze ritenute rilevanti sono state indicate dai giudici di appello, i quali hanno osservato conclusivamente che la prestazione di fideiussione da parte del G. costituiva anche la unica spiegazione plausibile alla sua condotta ” che sarebbe altrimenti una volta esclusa una sua partecipazione alla società, inspiegabile”.

Il ricorso principale deve essere rigettato. Quanto al ricorso incidentale, proposto solo in via cautelativa, va rilevato che lo stesso riguarda la sospensione della maturazione degli interessi per il periodo della procedura fallimentare, peraltro già riconosciuta nella sentenza impugnata.

Pertanto il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la Corte territoriale ha spiegato che il decorso degli interessi riconosciuti nella ingiunzione deve essere sospeso a far data dalla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 55, L Fall.. In tal modo i giudici di appello hanno applicato i principi più volti affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21430 del 12 ottobre 2007, n. 16978 del 18 agosto 2004).

Il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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